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DIRITTO PRIVATO-TORRENTE

Università degli Studi di Roma - La Sapienza scienze aziendali Curriculum banca, assicurazione e mercati finanziari 2018
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Il mandato è il contratto con cui un soggetto si obbliga a compiere atti giuridici per conto dell'altro, distinguendosi dal lavoro o dall'opera perché ha ad oggetto attività di natura giuridica. Esso può essere con rappresentanza, dove gli effetti ricadono direttamente sul mandante, o senza rappresentanza, in cui il mandatario agisce in nome proprio trasferendo poi i risultati al mandante. La commissione e l'agenzia sono forme specifiche di mandato senza rappresentanza dedicate rispettivamente all'acquisto/vendita di beni e alla promozione di contratti per terzi tramite provvigioni.
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  • Il mandato è il contratto con cui una parte assume l'obbligo di compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra, distinguendosi dai contratti di opera o lavoro perché ha per oggetto attività di natura giuridica e può essere conferito con o senza rappresentanza.
  • Quando il mandato è senza rappresentanza, il mandatario agisce in nome proprio acquistando diritti e assumendo obblighi che dovrà trasferire al mandante, con la differenza sostanziale tra beni immobili (che richiedono un nuovo atto di trasferimento) e beni mobili (dove il mandante può esercitare direttamente l'azione di rivendicazione).
  • I beni acquisiti dal mandatario per conto del mandante sono sottratti all'esecuzione forzata dei creditori del mandatario, a condizione che risulti con data certa o trascrizione l'anteriorità del mandato rispetto al pignoramento.
  • Il mandato si estingue per la morte, interdizione o inabilitazione di una delle parti, per revoca unilaterale del mandante (che nel caso oneroso obbliga al risarcimento salvo giusta causa) o per rinunzia del mandatario comunicata all'altra parte.
  • La commissione e il contratto di spedizione sono forme specifiche di mandato senza rappresentanza, rispettivamente finalizzate all'acquisto o vendita di beni e alla conclusione di contratti di trasporto, mentre l'agenzia si distingue perché l'agente si limita a promuovere la stipulazione dei contratti con i terzi senza essere parte diretta del rapporto.
  • Il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto e prevede una retribuzione sotto forma di provvigione sugli affari conclusi, rendendo nullo qualsiasi patto che limiti indebitamente il diritto dell'agente alla remunerazione.

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