Casetta
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Di cosa parla
- L'attività amministrativa in senso oggettivo è definita come l'esercizio di funzioni volte alla soddisfazione d'interessi pubblici da parte delle persone giuridiche pubbliche e dei loro organi competenti.
- Nel contesto normativo italiano, il legislatore ha introdotto una marcata distinzione tra politica e gestione attraverso il T.U.P.I. (d.lgs. 165/01) e le riforme Bassanini per attuare il decentramento amministrativo.
- L'attività della pubblica amministrazione non si esaurisce nel diritto pubblico ma utilizza sempre più spesso strumenti di diritto privato, salvo che la legge non disponga diversamente o richieda criteri come economicità ed efficienza.
- Il principio di sussidiarietà regola il riparto delle competenze tra Stato e Unione Europea, prevedendo che l'intervento del livello superiore avvenga solo quando quello inferiore non possa garantire adeguatamente gli interessi affidati.
- L'ordinamento giuridico costituzionale attribuisce all'amministrazione autonomia ed imparzialità (art. 97) sottraendola al controllo politico diretto, pur mantenendo il legame con la collettività nazionale e promuovendo le autonomie locali.
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