presidente della repubblica
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Di cosa parla
- Il Presidente della Repubblica (PdR) rappresenta l'unità nazionale e esercita funzioni di rappresentanza e garanzia, non è titolare di un indirizzo politico.
- Le sue funzioni si espandono in caso di crisi del sistema costituzionale. Le fonti di disciplina sono gli articoli 59, 62, 73, 74 e 83-91 della Costituzione.
- Il collegio elettorele è composto dal Parlamento in seduta comune integrato da delegati regionali eletti dai rispettivi Consigli. La designazione dei delegati regionali è disciplinata dai singoli Statuti regionali.
- L'elezione del PdR avviene per scrutinio segreto a maggioranza qualificata, con variazioni nel numero di voti necessari. Le regole costituzionali mirano a convergenza politica trasversale e maggiore indipendenza dai partiti.
- Il PdR è eletto per 7 anni, ma la rielezione non è vietata dalla Costituzione. Mattarella fu rieletto nel 2015, mentre Napolitano lo fu in modo "a tempo" nel 2013.
- Il PdR può nominare senatori a vita e sciogliere anticipatamente le Camere, con limitazioni temporali. Le sue funzioni sono riconducibili ai tre poteri dello Stato, tranne la nomina dei giudici della Corte costituzionale.
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