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CGUE organizzazione e competenze

Università degli Studi di Milano giurisprudenza 2020
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Di cosa parla

  • Introduzione al Sistema Giurisdizionale UE:
    • L'Art. 13 TUE identifica la CGUE come istituzione unica articolata in più formazioni.
    • L'Art. 19 TUE stabilisce che la CGUE comprende la Corte di Giustizia, il Tribunale (ex TPG) e i tribunali specializzati, garantendo il rispetto del diritto nell'interpretazione e applicazione dei trattati.
    • Svolge un ruolo di custode del diritto, con funzione nomofilattica, creativa (primato, effetto diretto, responsabilità SM) e integrativa (PE nei ricorsi diretti).
  • Composizione (Art. 19 TUE, Artt. 251-257 TFUE):
    • Corte di Giustizia (CG): Composta da un giudice per Stato membro e assistita da avvocati generali (attualmente 11). Gli avvocati generali presentano conclusioni imparziali e indipendenti.
    • Tribunale: Composto da almeno un giudice per Stato membro. Una riforma del 2015 ha previsto un raddoppio graduale dei giudici, portando il numero attuale a 54.
    • Nomina: Giudici e avvocati generali sono scelti tra personalità che offrano garanzie di indipendenza, nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni (rinnovabili).
    • Comitato ex Art. 255 TFUE: Un comitato fornisce un parere sull'adeguatezza dei candidati prima della nomina, garantendo una selezione qualificata.
    • Requisiti: I giudici della CG devono avere i requisiti per le più alte funzioni giurisdizionali nazionali o essere giureconsulti di notoria competenza. I giudici del Tribunale devono offrire garanzie di indipendenza e capacità per alte funzioni giurisdizionali.
  • Tribunali Specializzati (Art. 257 TFUE):
    • Istituiti dal Parlamento Europeo e dal Consiglio per categorie specifiche di ricorsi di primo grado (es. l'ex Tribunale della funzione pubblica), senza avvocati generali.
    • La loro composizione e funzionamento sono stabiliti da regolamenti.
  • Funzionamento:
    • Le regole di funzionamento sono stabilite dai trattati, dal Protocollo sullo Statuto della CG e dai regolamenti di procedura. Le formazioni includono sezioni (3 o 5 giudici), grande sezione e seduta plenaria.
  • Competenze (Art. 19 TUE, Artt. 258-280 TFUE):
    • Il sistema è basato sul principio di attribuzione, considerato "completo ed effettivo".
    • Ha una natura composita, agendo come tribunale internazionale, costituzionale, amministrativo, del lavoro o arbitrale a seconda dei casi.
    • Ricorsi diretti (contenzioso): Azioni per infrazione (Art. 258-260 TFUE), annullamento (Art. 263 TFUE), omissione (Art. 265 TFUE), risarcimento danni (Art. 268/340 TFUE), cause di servizio (Art. 270 TFUE), controversie ex Art. 273 TFUE.
    • Ricorsi indiretti (non contenzioso): Rinvio pregiudiziale (Art. 267 TFUE) per interpretazione o validità degli atti.
    • Funzione consultiva: Art. 218(11) TFUE per la compatibilità degli accordi internazionali con i trattati.
  • Riparto delle Competenze (Art. 256 TFUE, Art. 51 Statuto CGUE):
    • Tribunale (primo grado): Competenze "generali" sui ricorsi diretti (Art. 263, 265, 268, 270, 272 TFUE), escluse quelle attribuite ai tribunali specializzati o alla CG. Può pronunciarsi su questioni pregiudiziali in materie specifiche, con possibilità di rinvio alla CG.
    • Corte di Giustizia (grado unico o appello): Competenze esclusive per le procedure di infrazione (Art. 258-260 TFUE) e ricorsi diretti proposti da Stati membri o istituzioni contro atti legislativi, atti del PE, del Consiglio europeo, del Consiglio o della Commissione (in casi specifici previsti dall'Art. 51 dello Statuto CGUE). Gestisce inoltre le impugnazioni contro le decisioni del Tribunale (per soli motivi di diritto) e, eccezionalmente, il riesame delle sue decisioni.

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