la capacità d'agire e giuridica
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Di cosa parla
- La capacità giuridica, definita dall'art. 1 c.c., è l'idoneità innata ad essere titolari di diritti e doveri che si acquista automaticamente al momento della nascita ed è tutelata dalla Costituzione contro privazioni per motivi politici.
- La capacità d'agire, disciplinata dall'art. 2 c.c., rappresenta la facoltà di compiere validamente atti giuridici e viene attribuita legalmente al compimento del diciottesimo anno di età, salvo specifiche deroghe legislative in materia lavorativa.
- I minori sono considerati incapaci d'agire e necessitano della rappresentanza di un genitore o di un tutore nominato dal giudice tutelare in caso di decadenza della responsabilità genitoriale, secondo criteri che privilegiano gli ascendenti e valutano l'idoneità educativa.
- La capacità naturale distingue la maturità psicologica ed emotiva necessaria per intendere e volere dagli atti compiuti da persone incapaci naturali, i quali sono annullabili solo se provata l'incapacità al momento dell'atto, il grave pregiudizio subito e la malafede del contraente.
- Il sistema di protezione dei minori prevede figure specifiche come il tutore provvisorio nell'ambito delle procedure di adottabilità e il protutore in caso di conflitto di interessi, con un controllo costante esercitato dal giudice tutelare sulla gestione dell'ufficio gratuito.
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