cap15
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Di cosa parla
- OBBLIGO: il contribuente deve presentare specifiche dichiarazioni tributarie perché l'ente impositore non conosce automaticamente i fatti economici presupposto impositivo.
- CONTENUTO: nella dichiarazione, il contribuente espone le fattispecie rilevanti, determina la base imponibile e liquida il tributo.
- PRESENTAZIONE E PERIODICITÀ: l'amministrazione finanziaria controlla la dichiarazione senza partecipare alla sua predisposizione; la presentazione è generalmente periodica (Irpef, Ires, Iva) ma non sempre necessaria (imposta di registro).
- NATURA: la dichiarazione tributaria è una manifestazione di scienza e giudizio, non negoziale o confessione; è un atto dovuto con possibili manifestazioni di volontà.
- EMENDABILITÀ: la dichiarazione è emendabile per correggere errori di fatto o diritto, ma solo in presenza di vizi di volontà (violenza, dolo) per opzioni; l'errore essenziale e riconoscibile comporta sanzioni.
- RAVVEDIMENTO OPEROSO: possibile quando l'errore porta a un maggior debito con riduzione delle sanzioni se il contribuente sana la violazione prima dell'accertamento, anche dopo emissione di avvisi.
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