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International human rights law, first partial

Università degli Studi di Milano international politics, law and economics Curriculum international politics and law (ipl) 2026
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Di cosa parla

  • Fondamenti del DIDU:
    • Distingue diritto (vincolante) da etica e morale.
    • Evoluzione da sistema statale (pre-WWII, protezione settoriale) a incentrato sull'individuo (post-WWII, responsabilità penale individuale, obblighi internazionali universali).
  • Fonti del DIDU:
    • Trattati internazionali, diritto consuetudinario (prassi + opinio juris), principi generali.
    • Jus Cogens: Norme inderogabili (es. tortura, genocidio), i trattati in conflitto sono nulli.
    • Erga Omnes: Obblighi verso l'intera comunità internazionale.
  • Sistema ONU:
    • Carta ONU: Base della protezione dei diritti.
    • International Bill of Rights: Carta ONU, UDHR (non vincolante), ICCPR (diritti civili/politici) e ICESCR (diritti economici/sociali/culturali) (entrambi vincolanti).
    • Consiglio per i Diritti Umani (HRC): Organo politico che monitora (es. UPR, Procedure Speciali, Reclami).
    • Organi di Trattato: Comitati di esperti (es. Comitato Diritti Umani) che monitorano l'implementazione tramite rapporti e reclami individuali/inter-statali.
    • Obblighi: ICCPR obblighi immediati; ICESCR realizzazione progressiva ("massimo delle risorse disponibili").
  • Sistemi Regionali:
    • Europeo (Consiglio d'Europa): CEDU con ECtHR (accesso diretto individuale). Concetti di "strumento vivente" e "margine di apprezzamento".
    • Inter-Americano (OAS): Commissione e Corte (accesso individuale indiretto).
    • Africano (Unione Africana): Carta dei Diritti Umani e dei Popoli (diritti individuali e collettivi).
    • Asiatico: Manca un sistema giudiziario regionale forte.
  • Giurisdizione e Clausole:
    • Giurisdizione: Si estende oltre il territorio statale tramite "controllo effettivo" (es. occupazioni militari) o "effetti extraterritoriali" di azioni nazionali (es. refoulement).
    • Deroga: Sospensione di diritti in emergenze pubbliche, con limiti stringenti e diritti non-derogabili (es. tortura).
    • Restrizione: Limitazione di diritti per interessi pubblici legittimi, richiedendo necessità e proporzionalità.
    • Non-Discriminazione: Essenziale per dignità umana. Distingue uguaglianza formale e sostanziale. Proibisce discriminazione diretta e indiretta.
  • Implementazione e Enforcement:
    • Gli stati devono attuare leggi e procedure interne, fornendo rimedi efficaci.
    • Meccanismi internazionali includono organi di monitoraggio e corti giudiziarie, l'efficacia dipende dalla cooperazione statale.

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