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Codice Deontologico e Legge Gelli-Bianco

Università degli Studi di Palermo infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) 2025
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Anteprima pagina 1 — Codice Deontologico e Legge Gelli-Bianco

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Di cosa parla

  • Codice Deontologico (Versione 2019):
    • Rappresenta il fulcro della professione infermieristica, definendo identità, etica e responsabilità sociale. È obbligatorio e la non osservanza può comportare procedimenti disciplinari.
    • Composto da 53 articoli, suddivisi in 8 Capi che coprono tutti gli aspetti della vita professionale.
    • Capo I - I Pilastri della Professione (Art. 1-6):
      • Art. 1 (Identità Professionale): L'infermiere è un professionista sanitario autonomo e responsabile, che opera su valori etici e conoscenze scientifiche, promuovendo la cultura della cura e della sicurezza.
      • Art. 2 (Obiettivo dell'Azione): L'agire infermieristico è orientato al bene della persona e della collettività, realizzandosi in pratica clinica, gestione organizzativa, educazione e ricerca.
      • Art. 3 (Rispetto e non discriminazione): Tutela assoluta della dignità e libertà di ogni assistito, senza distinzioni di genere, etnia, religione, cultura, orientamento sessuale o condizione sociale. È vietata ogni forma di colpevolizzazione.
      • Art. 4 (Valore della Relazione): Il "tempo di relazione è tempo di cura" (Legge 217/2019). L'infermiere stabilisce un legame di ascolto e dialogo, garantendo il non-abbandono e coinvolgendo i familiari con consenso del paziente.
      • Art. 5 (Questioni Etiche): L'infermiere analizza i dilemmi etici e cerca il confronto con il proprio Ordine Professionale.
      • Art. 6 (Libertà di Coscienza): Viene garantita la libertà di coscienza. L'infermiere può avvalersi della clausola di coscienza per attività in grave contrasto con i propri principi, assumendosi la responsabilità e garantendo comunque la continuità delle cure.
  • Legge Gelli-Bianco:
    • Pilastro normativo che regola la sicurezza delle cure e la responsabilità dei professionisti sanitari in Italia.
    • Art. 1: La sicurezza delle cure è un diritto fondamentale del paziente, garantita da una gestione proattiva del rischio clinico che coinvolge l'intera struttura e tutto il personale. Una cura è di valore se appropriata, efficace ed efficiente.
    • Art. 3: Istituisce un Osservatorio Nazionale presso l'Agenas per la raccolta dati su errori e incidenti, al fine di apprendimento e miglioramento del SSN.
    • Art. 5: Impone a tutti i professionisti sanitari l'obbligo di attenersi a Linee Guida ufficiali o buone pratiche clinico-assistenziali.
    • Art. 6: Esclude la punibilità penale per *imperizia* (scarsa abilità tecnica) se l'operatore ha seguito correttamente le linee guida adeguate al caso specifico. Negligenza o imprudenza rimangono perseguibili.
    • Art. 7 (Responsabilità Civile):
      • La struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale (Art. 1218 c.c.), con presunzione di colpa e prescrizione di 10 anni.
      • Il singolo operatore risponde a titolo extra-contrattuale (Art. 2043 c.c.), con onere della prova a carico del paziente e prescrizione di 5 anni. Questa distinzione mira a tutelare il professionista, spostando l'azione risarcitoria principale verso l'ospedale.
    • Art. 10 (Obbligo Assicurativo):
      • La struttura deve assicurarsi per la responsabilità civile verso terzi.
      • Ogni operatore sanitario deve stipulare una polizza personale per la colpa grave, definita in base al grado di discostamento dalle linee guida, non dall'entità del danno.

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