Prima parte diritto delle comunicazioni
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Di cosa parla
- L'articolo 21 della Costituzione italiana garantisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero attraverso la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, definendo tale libertà come una pietra angolare dell'ordinamento democratico.
- Oltre alla tutela attiva del diritto ad informare, l'art. 21 include anche un aspetto passivo che riconosce a tutti i cittadini il fondamentale diritto di essere informati e di accedere alle fonti notiziali in modo pluralistico.
- L'esercizio della libertà di pensiero è soggetto a limiti specifici previsti dalla legge ordinaria, quali le norme sulla stampa per l'indicazione dei responsabili, la prevenzione del buon costume e le procedure motivate per il sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.
- Nella titolarità soggettiva del diritto, mentre tutti i soggetti godono delle stesse garanzie identiche, sono previste eccezioni di insindacabilità specifiche per parlamentari e consiglieri regionali nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.
- I mezzi tecnici necessari alla diffusione del pensiero devono essere tutelati contro autorizzazioni o censure preventive, riservando al legislatore il compito di disciplinare le regole generali mentre spetta alla Corte Costituzionale verificare la conformità della normativa ordinaria ai principi fondamentali.
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