L’imputato nel procedimento
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Di cosa parla
- Il processo penale distingue tra "indagato" e "imputato", con l'indagato soggetto a indagini prima dell'imputazione formale, mentre l'imputato è colui a cui viene attribuito il reato.
- L'art. 61 cpp estende i diritti e le garanzie dell'imputato anche all'indagato durante la fase preliminare per prevenire restrizioni della libertà personale o sottoposizione ad atti investigativi.
- L'art. 62 cpp impedisce che le dichiarazioni dell'indagato formino oggetto di testimonianza, mantenendo il sistema garantista.
- La fase di identificazione prevede l'identificazione fisica (es. impronte digitali) e anagrafica (attribuzione delle esatte generalità), con l'art. 66 cpp che regola l'invito all'imputato a dichiarare le proprie generalità.
- Il Giudice valuta la capacità processale dell'imputato, accertando se possa partecipare coscientemente al processo; in caso di incapacità reversibile, dispone la sospensione del processo con ordinanza revocabile in cassazione.
- Se l'imputato è pericoloso socialemente, il Giudice può disporre perizie periodiche o misure di sicurezza oltre la confisca.
- L'art. 24 costituzione riconosce il diritto alla difesa come inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, consentendo all'imputato di ottenere il riconoscimento della sua innocenza o una sanzione non più grave di quella prevista per legge.
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