Riassunto Istituzioni di diritto commerciale
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Di cosa parla
- Il legislatore definisce l'imprenditore nell'art. 2082 c.c., distingue tre criteri per categorizzare imprese e imprenditori: oggetto, dimensione e natura del soggetto.
- L'art. 2082 stabilisce che un imprenditore esercita una attività economica organizzata con scopo produttivo o di scambio, caratterizzata da organizzazione, economicità e professionalità; la liceità dell'attività e il profitto non sono richiesti.
- L'imprenditorialità dipende dalla coordinazione del capitale e del lavoro, anche se l'esercizio può avvenire senza collaboratori esterni; l'economia dell'attività è essenziale, ma non necessariamente con lo scopo di lucro; le imprese sociali sono un esempio di attività organizzata senza profitto.
- L'imprenditore agricolo e commerciale sono distinte per il tipo di attività; l'imprenditore agricolo gode di trattamento preferenziale, ma oggi anche l'agricoltura può richiedere la disciplina delle imprese commerciali; le attività agricole essenziali includono coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento, mentre quelle connesse sono direttamente legate alla trasformazione o alienazione dei prodotti.
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