Riassunti VERIFICATO

Istituzioni di diritto romano

Università degli Studi di Milano giurisprudenza 2021
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Di cosa parla

  • Storia e Fonti del Diritto Romano:
    • Il corso analizza l'evoluzione del diritto romano dalle origini arcaiche all'epoca di Giustiniano, la cui codificazione nel Corpus Iuris Civilis (VI sec. d.C.) fu riscoperta a Bologna nell'XI-XII secolo.
    • Questo sistema giuridico è un fondamento per i moderni ordinamenti continentali, influenzando i codici civili europei.
    • Le fonti includevano mores maiorum, leges regiae, Leggi delle XII Tavole, interpretatio prudentium, editti pretori (ius honorarium), senatoconsulta e costituzioni imperiali. L'Editto Perpetuo (130 d.C.) e la Legge delle Citazioni (426 d.C.) furono significativi.
  • Persone e Famiglia:
    • La capacità giuridica romana dipendeva dagli status libertatis, civitatis e familiae; solo il pater familias godeva di piena capacità.
    • La patria potestas conferiva al pater familias poteri estesi sui figli. Erano regolamentate la schiavitù, le manumissioni e il matrimonio (nelle forme cum manu e sine manu). La legislazione augustea e le istituzioni di tutela e curatela furono centrali.
  • Negozi Giuridici e Processo:
    • I negozi giuridici, atti di autonomia privata, richiedevano elementi essenziali (volontà, causa, oggetto, forma). Vizi della volontà (errore, dolo, violenza) potevano inficiarne la validità.
    • Il processo giudiziario romano si sviluppò dalle formali legis actiones, al più flessibile processo formulare, fino alla cognitio extra ordinem (processo imperiale con meccanismi di appello).
    • Le azioni erano tipiche, distinte per natura (civili/pretorie) e oggetto (reali/personali, penali/reipersecutorie).
  • Obbligazioni:
    • Le obbligazioni derivavano da contratti (verbali, reali, letterali, consensuali, innominati) e delitti.
    • Contratti comuni includevano stipulatio, mutuo, deposito, compravendita, locazione, società, mandato.
    • Delitti principali: furtum, iniuria, damnum iniuria datum (Lex Aquilia).
    • L'estinzione avveniva per adempimento, remissione, novazione o altri fatti.
  • Diritti Reali:
    • Le res (cose) erano classificate secondo vari criteri.
    • La proprietà civile (dominium ex iure quiritium) era acquisibile per titolo originario (occupatio, usucapione) o derivativo (mancipatio, traditio). Esistevano anche proprietà pretoria, peregrina e provinciale.
    • Diritti reali minori di godimento comprendevano servitù prediali (rustiche e urbane), usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi.
    • I diritti reali di garanzia principali erano pegno e ipoteca.
  • Successioni:
    • La successione mortis causa poteva essere ab intestato (legale) o testamentaria.
    • Le riforme pretoria e giustinianea innovarono l'ordine degli eredi.
    • Il testamento definiva eredi e legati; strumenti come beneficium inventarii e querela inofficiosi testamenti proteggevano gli eredi.

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