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Principi di diritto ambientale

Università degli Studi di MILANO-BICOCCA scienze e tecnologie per l'ambiente 2025
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Di cosa parla

  • Definizione e Origini: Il diritto è un insieme di regole giuridiche (generali e astratte: norme giuridiche) che danno ordine alla convivenza. Il diritto ambientale nasce come fenomeno sociale, legato all'organizzazione della società, con l'emergere di accordi internazionali negli anni '70.
  • Principi Fondamentali:
    - Generali e Astratti: Escludono favoritismi, impediscono discriminazioni, assicurano stabilità.
    - Vincolatività: Le norme sono vincolanti ma trasgredibili, operano nel 'dover essere'.
    - Coercibilità: Meccanismi che impongono rispetto (es. pena, esecuzione forzata).
    - Esclusività: Prevalgono su norme sociali, di costume, religiose e morali.
    - Sviluppo Sostenibile: Soddisfare bisogni presenti senza compromettere quelli futuri (Rapporto Bruntland, art. 11 TFUE, art. 3-quater Codice dell'Ambiente).
    - Divieto Inquinamento Transfrontaliero: (Fonderia di Trail, 1941) obbligo di prevenzione e cooperazione.
    - Precauzione: Azioni preventive anche senza certezze scientifiche incontrovertibili (Conferenza Rio, art. 191 TFUE, art. 3-ter Codice).
    - Prevenzione: Misure per evitare danni certi (art. 191 TFUE, art. 3-ter Codice).
    - Correzione alla Fonte: Intervenire per rimuovere la fonte di inquinamento (art. 191 TFUE, art. 3-ter Codice).
    - "Chi Inquina Paga": L'inquinatore sostiene i costi (Conferenza Rio, art. 191 TFUE, art. 3-ter Codice).
  • Diritto Internazionale Ambientale:
    - Conferenza di Stoccolma (1972): Creazione UNEP, divieto inquinamento transfrontaliero, obbligo cooperazione.
    - Conferenza di Rio (1992): Responsabilità comuni ma differenziate, principi di precauzione e "chi inquina paga"; Convenzione su Diversità Biologica e Quadro sui Cambiamenti Climatici.
    - Protocollo di Kyoto (1997): Obiettivi vincolanti di riduzione gas serra; meccanismi flessibili (Joint Implementation, Clean Development Mechanism, International Emission Trading).
    - Accordo di Parigi (2015): Supera Kyoto, obiettivi globali di contenimento temperatura, piani nazionali, finanziamento PVS, trasparenza e cooperazione.
  • Diritto Europeo:
    - Trattato di Roma (1957): Assenza riferimenti espliciti, ma sviluppo armonioso anticipa sostenibilità.
    - Atto Unico Europeo (1986): Introduce titolo sull'ambiente (artt. 130R, S, T), principi di sussidiarietà e "maggiore protezione ambientale".
    - Trattato di Maastricht (1992): Include ambiente tra gli obiettivi CE, introduce principio di precauzione.
    - Carta di Nizza (2000): Art. 37 tutela ambiente.
    - Trattato di Lisbona (2007): Riconferma sviluppo sostenibile (Art. 3 TUE), competenza concorrente UE in ambiente (Art. 4 TFUE), principio di integrazione (Art. 11 TFUE), obiettivi UE in politica ambientale (Art. 191 TFUE).
    - Green Deal Europeo (2019): Obiettivo neutralità climatica entro 2050.
  • Diritto Nazionale Italiano:
    - Costituzione: Art. 9 (tutela paesaggio, ambiente, biodiversità, ecosistemi, future generazioni, animali), Art. 41 (iniziativa economica privata non dannosa per ambiente). Art. 117 (riparto competenze Stato-Regioni).
    - Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006): Raccoglie normative, introduce principi (Art. 3-bis, 3-ter, 3-quater) con valore quasi costituzionale. Regola VAS, VIA, AIA, rifiuti, acque, aria, danni ambientali.
  • Pubblica Amministrazione e Privati:
    - Organizzazione: Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, ISPRA, ARPA/APPA.
    - Funzioni Amministrative: Preventiva (pianificazione, standards, autorizzazioni) e Repressiva/Ripristinatoria (sanzioni, ordinanze).
    - Procedimento Amministrativo: Iniziativa, istruttoria, decisoria (provvedimento espresso, accordo sostitutivo, silenzio), integrativa dell'efficacia.
    - Accesso alle Informazioni Ambientali: Diritto "a chiunque" (D.lgs. 195/2005, art. 3-sexies Codice dell'Ambiente), più ampio rispetto all'accesso documentale generale (L. 241/90). Limiti interpretati restrittivamente, prevalenza per dati sulle emissioni.

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