L'imprenditore e la forma giuridica
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Di cosa parla
- Imprenditore: esercita professionalmente un'attività economica organizzata con obiettivi di produzione o scambio di beni/servizi, secondo l'Articolo 2082 del Codice Civile.
- Impresa individuale e società di persone: responsabilità illimitata, non hanno personalità giuridica e mancano di piano strategico formalizzato; società semplice (s.s.), società in accomandita semplice (s.a.s.) e società in nome collettivo (s.n.c.) sono esempi specifici.
- Società di capitali: autonomia patrimoniale, peso della normativa giuridica e fiscale; ripartizione di compiti e funzioni, con esempio delle forme come S.r.l., società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), società per azioni (s.p.A.) e società cooperative.
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