giustizia amministrativa
Di cosa parla
- Il Diritto Amministrativo, evolutosi dal XVIII secolo, disciplina l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, distinguendosi dal diritto privato.
- Inizialmente, era strettamente legato allo Stato-Nazione, autonomo tra stati e basato sulla 'puissance publique'; oggi è influenzato dal diritto comunitario e si avvicina al diritto privato.
- I principi fondamentali includono:
- Principi tipici della PA: legalità (attività basata sulla legge), imparzialità (no favoritismi, valutazione oggettiva, Art. 97 Cost.), buon andamento (efficacia, economicità, efficienza, Art. 97 Cost.), ragionevolezza e proporzionalità (mezzi adeguati agli scopi), partecipazione (diritto a manifestare interessi), obbligo di motivazione (Art. 111 Cost.), diritto di accesso agli atti (Art. 22 L. 241/90).
- Principi comuni a pubblico e privato: buona fede, correttezza, libera concorrenza, trasparenza.
- L'organizzazione amministrativa si articola in ministeri (con dipartimenti o direzioni generali), agenzie (generali e speciali con autonomia) ed enti pubblici (territoriali, non territoriali, economici e non).
- Le relazioni organizzative sono gerarchia (con poteri di annullamento e avocazione), direzione (con margini di decisione per il subordinato), controllo (su regolarità, gestione e strategia) e coordinamento.
- Il rapporto di lavoro pubblico è stato privatizzato (D.Lgs. 29/1993), con competenza del giudice ordinario per le controversie e del giudice amministrativo per il reclutamento. I dirigenti godono di autonomia funzionale ma possono essere soggetti a 'spoils system' se nominati 'intuitu personae'.
- I beni pubblici si dividono in demaniali (inalienabili, imprescrittibili) e patrimoniali (indisponibili e disponibili), con regimi giuridici diversi. Esistono discipline speciali per beni culturali, ambientali e 'reti' di servizi pubblici.
- Le attività amministrative sono pubblicistiche (atti unilaterali con effetti giuridici indipendenti dal consenso) o privatistiche/consensuali (contratti, convenzioni). Il concetto di servizio pubblico ha subito evoluzioni, con un focus sulla regolazione dei mercati.
- Il procedimento amministrativo (L. 241/90) segue fasi preparatorie, decisorie e di integrazione dell'efficacia, ispirate a economicità, efficacia e trasparenza. Include termini di conclusione e figure di silenzio (inadempimento, rifiuto, assenso).
- I provvedimenti amministrativi sono atti conclusivi del procedimento, classificati come espansivi (concessioni, autorizzazioni, sovvenzioni) o restrittivi (ordini, atti ablativi, sanzioni).
- L'invalidità si manifesta come annullabilità (per incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) o nullità (per carenza di potere, mancanza di elementi essenziali, violazione del giudicato).
- La PA può esercitare autotutela (annullamento d'ufficio per illegittimità, revoca per opportunità, sospensione temporanea, convalida per sanare vizi).
- Sono previsti moduli consensuali, come la conferenza di servizi per coordinare le decisioni di più amministrazioni e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per avviare subito le attività con autocertificazione.
- Le disfunzioni del sistema includono il difficile equilibrio tra efficienza e garanzie, la turbativa politica e l'incertezza sui confini giurisdizionali.