Diritto del lavoro modulo A
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Di cosa parla
- Il Diritto del Lavoro nasce dalla questione sociale legata all'industrializzazione, concentrandosi inizialmente sulla tutela del lavoratore subordinato come parte debole del rapporto.
- In Italia, il suo sviluppo è posticipato rispetto ad altri paesi europei, affermandosi come deroga al diritto civile liberale per correggere le disparità di forza contrattuale.
- La Costituzione del 1948 sancisce il lavoro come valore fondante della Repubblica e tutela fondamentali diritti sociali (Art. 3, 4, 35, 36).
- Viene riconosciuta la libertà sindacale (Art. 39) e il diritto di sciopero (Art. 40), sebbene l'attuazione completa dell'Art. 39 sia rimasta incompiuta.
- Il periodo fascista ha soppresso la libertà sindacale e lo sciopero, imponendo il sistema corporativo; il dopoguerra ha ristabilito i principi di libertà.
- La legislazione sociale si sviluppa per gradi, proteggendo inizialmente i lavoratori più fragili (minori, donne) e introducendo tutele contro il licenziamento ingiustificato (Legge 604/1966, Art. 18 Statuto dei Lavoratori).
- Negli anni '70/'90, il diritto del lavoro si adatta alle crisi economiche, introducendo maggiore flessibilità (es. contratti a termine, somministrazione). Riforme come la Fornero e il Jobs Act hanno modificato l'Art. 18, bilanciando tutele e flessibilità.
- La contrattazione collettiva si articola su più livelli (interconfederale, nazionale di categoria, aziendale), con funzioni normative (regolazione dei rapporti individuali) e obbligatorie (disciplina delle relazioni sindacali).
- La rappresentatività sindacale, storicamente basata sulla forza, è stata oggettivata dal Testo Unico sulla Rappresentanza (2014), combinando dati associativi ed elettorali.
- Il diritto di sciopero (Art. 40) è un diritto di libertà pubblico e soggettivo, i cui limiti sono stati definiti dalla giurisprudenza (es. esclusione dello sciopero politico puro iniziale) e dalla Legge 146/1990 per i servizi pubblici essenziali.
- Sono tutelati i diritti sindacali individuali (Art. 15 Statuto dei Lavoratori, contro discriminazioni) e collettivi (Art. 28 Statuto dei Lavoratori, contro condotte antisindacali), con procedure rapide per la cessazione degli effetti lesivi.
- Il rapporto tra legge, contratto collettivo e contratto individuale è regolato dal principio di inderogabilità in peius del contratto collettivo (Art. 2077 c.c.), con possibilità di deroghe migliorative per il lavoratore o quelle previste dalla legge.
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