Appunti VERIFICATO

Forza di legge fra le parti

Università degli studi di Pisa giurisprudenza 2019
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Anteprima pagina 1 — Forza di legge fra le parti

Di cosa parla

  • Il principio "pacta sunt servanda" stabilisce la vincolatività del contratto, che può essere sciolto solo per mutuo consenso o cause ammesse dalla legge.
  • Il recesso unilaterale, espressione di un diritto potestativo (legale o convenzionale), permette di sciogliere il vincolo. Ha diverse funzioni:
    • Funzione liberatoria: Prevenire vincoli a tempo indeterminato, tipica dei contratti di durata.
    • Funzione di autotutela: Permette il recesso per giusta causa o giustificato motivo.
    • Ius penitendi: Un diritto di ripensamento, specialmente nei contratti con natura fiduciaria o in quelli a tutela del consumatore (es. contratti a distanza, strumenti finanziari), con specifici termini.
  • L'Art. 1373 regola l'esercizio del diritto di recesso, stabilendo limiti temporali e la possibilità di prevedere un corrispettivo (multa o caparra penitenziale). Clausole di recesso nelle condizioni generali sono soggette a valutazione sull'equilibrio degli interessi.
  • L'invalidità del contratto indica una non conformità alle regole, e si manifesta principalmente come nullità o annullabilità, con la nullità che tutela interessi generali e l'annullabilità interessi specifici delle parti. Esistono anche "nullità di protezione".
  • La nullità può essere:
    • Testuale: Espressamente prevista dalla legge (Art. 1418, commi 2-3), dovuta a mancanza di elementi essenziali o anomalie.
    • Virtuale: Per contrarietà a norme imperative (Art. 1418, comma 1), richiedendo una valutazione attenta della natura della norma.
  • La nullità parziale (Art. 1419) mira a salvare il contratto, rendendo nulle solo singole clausole, a meno che non siano essenziali o non sia possibile la sostituzione automatica (Art. 1339).
  • Il contratto nullo è radicalmente inidoneo a produrre effetti ("quod nullum est nullum producit effectum").
  • La disciplina della nullità prevede:
    • Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice.
    • Imprescrittibilità dell'azione per dichiarare la nullità, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.
    • Inconvalidabilità del contratto nullo (Art. 1423).
    • Possibilità di conversione del contratto nullo (Art. 1424) in un contratto diverso, se ne ha i requisiti e le parti lo avrebbero voluto.
    • Legittimazione assoluta ad agire per chiunque ne abbia interesse.
  • Gli effetti dell'usucapione possono consolidare situazioni di fatto anche se basate su un contratto nullo, consentendo un acquisto a titolo originario tramite il possesso prolungato. Le azioni di ripetizione dell'indebito, tuttavia, si prescrivono in 10 anni.
  • La protezione della buona fede e della circolazione dei beni può portare ad acquisti a non domino (es. da chi non è proprietario) anche in presenza di un contratto nullo, a determinate condizioni.

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