Diritti reali, possesso
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Di cosa parla
- Classificazione delle cose (res):
- Corporali (tangibili) vs. incorporali (diritti).
- Res mancipi (fondi italici, schiavi, animali da tiro, servitù) trasferite con atti formali (mancipatio) vs. res nec mancipi (tutte le altre) trasferite con atti informali (traditio).
- Consumabili (distrutte dall'uso) vs. inconsumabili (usate ripetutamente).
- Fungibili (sostituibili) vs. infungibili (uniche).
- Di genere (per categoria) vs. di specie (specifiche).
- Divisibili (frazionabili) vs. indivisibili.
- Semplici, complesse (parti distanti) o composte (parti unite).
- Immobili (inerenti al suolo) vs. mobili.
- La Proprietà nel Diritto Romano:
- Proprietà civile (per cittadini romani, suolo italico).
- Proprietà pretoria (tutela del possessore di buona fede).
- Proprietà provinciale (concessioni di fondi in provincia).
- Caratteristiche della proprietà civile: ius utendi, fruendi, abutendi (uso, frutti, disposizione).
- Modi di Acquisto della Proprietà:
- A titolo originario:
- Occupazione (res nullius, cose abbandonate - dibattito Sabiniani/Proculiani).
- Specificazione (lavoro su materia altrui, risoluzione Giustinianea).
- Accessione (unione di cose di proprietari diversi, "la cosa accessoria segue la principale"). Include accessione immobiliare (es. incrementi fluviali, edificazione con superficies solo cedit) e mobiliare (es. dipinto su tavola).
- Acquisto dei frutti (per separazione o percezione).
- A titolo derivativo:
- Principio: nemo plus iuris transferre potest quam ipse haberet.
- Mancipatio (atto astratto per res mancipi, poi decaduta).
- In iure cessio (atto astratto per tutte le cose, poi decaduta, finto processo).
- Traditio (consegna del bene per res nec mancipi, poi tutte le cose, richiede giusta causa). Forme "spiritualizzate" (clavium, per chartam, longa manu, missio in vacuam possessionem), traditio brevi manu e costituto possessorio.
- Usucapione (possesso continuato nel tempo per sanare difetti di acquisto): richiede res habilis, bona fides iniziale, possessio ininterrotto, tempus, iusta causa (titulus).
- A titolo originario:
- Mezzi a Difesa della Proprietà:
- Azione di rivendica (rei vindicatio): legis actio sacramento in rem, agere per sponsionem, agere per formulam petitoriam, cognitio extra ordinem (condanna in ipsam rem).
- Azioni negatorie (di servitù e usufrutto).
- Azione di regolamento dei confini, di allontanamento delle acque piovane, cautio damni infecti.
- Diritti Reali su Cosa Altrui (Iura in re aliena):
- Servitù prediali: peso sul fondo servente per utilità del fondo dominante. Tipiche (rustiche/urbane, positive/negative), con principi fondamentali (fondi vicini di proprietari diversi, utilità del fondo, durata, indivisibilità). Modi di costituzione e estinzione.
- Usufrutto: diritto di usare e percepire i frutti di cosa altrui, salvandone la sostanza. Diritto a termine, intrasmissibile, si estingue per morte/capitis deminutio.
- Quasi usufrutto: per cose consumabili, obbligo di restituire il tantundem o il valore stimato.
- Superficie: diritto di costruire e godere edificio su suolo altrui con pagamento di canone. Diritto reale.
- Enfiteusi: diritto di coltivare e percepire frutti con pagamento di canone. Diritto reale e trasmissibile.
- Diritti Reali di Garanzia:
- Pegno e ipoteca: diritto di soddisfarsi su bene altrui.
- Pegno dato (consegna del bene al creditore, possessore) vs. pegno convenuto/ipoteca (senza consegna).
- Oggetto: cose corporali, incorporali, future, crediti.
- Poteri del creditore: conservazione, divieto d'uso (salvo anticresi).
- Soddisfazione del creditore: ius vendendi (vendita del bene) - lex commissoria vietata.
- Il Possesso:
- Signoria di fatto, distinta dalla proprietà (diritto reale).
- Composto da disposizione materiale (corpore possidere) e intenzione di tenerlo come proprio (animus possidendi pro suo).
- Distinto dalla detenzione (manca l'animus).
- Possesso anomalo (es. creditore pignoratizio).
- Tutela del possesso tramite interdetti: retinendae possessionis (conservazione) e recuperandae possessionis (recupero).
- Interdetti per immobili (uti possidetis, unde vi, de vi armata) e mobili (utrubi).
- Requisiti soggettivi (capacità giuridica e di agire) e oggettivi (cose corporali in commercio).
- Acquisto e conservazione del possesso anche tramite terzi o solo animo.
- Quasi possesso (possesso dei diritti) in età giustinianea.
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