istituzioni di diritto romano
Di cosa parla
- Diritto Oggettivo e Soggettivo:
- Il diritto oggettivo è il complesso delle norme giuridiche che regolano la vita dello Stato (es. d. pubblico, d. privato, d. civile, d. pretorio).
- Il diritto soggettivo è il potere (pretesa) di esigere un certo comportamento da altri (es. d. di proprietà, d. di credito).
- Diritti Soggettivi: Assoluti e Relativi:
- I diritti assoluti (azioni in rem) sono esperibili nei confronti di tutti (erga omnes).
- I diritti relativi (azioni in personam) sono esperibili nei confronti di una persona determinata.
- Diritti Assoluti (a. in rem):
- Potestà familiari: Potere del pater familias su schiavi, figli, moglie, persone in mancipio.
- Diritti reali:
- Diritto di proprietà: Diritto di disporre di un bene in modo pieno ed esclusivo.
- Diritti reali limitati: Su cosa altrui.
- Proprietà e Possesso:
- La proprietà è il diritto di usare, percepire i frutti, trasmettere, distruggere un bene.
- Il possesso è la signoria di fatto, il disporre di un bene tenendolo da padrone. Non sempre il proprietario possiede, né chi possiede è proprietario.
- Diritti Reali Limitati:
- Di godimento: Servitù, usufrutto (uso, abitazione, opere dei servi), superficie, enfiteusi.
- Di garanzia: Pegno e ipoteca.
- Diritti Relativi (a. in personam):
- Sono i diritti di credito o di obbligazione, per cui il creditore può esigere dal debitore un certo comportamento (prestazione) solo nei suoi confronti.
- Fatto e Atto Giuridico:
- Un fatto giuridico è un accadimento da cui dipende un effetto giuridico (es. nascita, morte).
- Un atto giuridico è un comportamento volontario dell'uomo (es. accordo, furto).
- Atto Giuridico e Negozio Giuridico:
- L'atto giuridico può essere lecito o illecito.
- Il negozio giuridico è un atto giuridico lecito e può essere:
- Unilaterale, bilaterale, plurilaterale.
- A titolo gratuito, a titolo oneroso.
- A effetti reali, a effetti obbligatori.
- Negozi a Effetti Reali: (Trasmettono la proprietà, costituiscono diritti reali limitati)
- Inter vivos: Mancipatio, in iure cessio, traditio.
- Mortis causa: Legato per vindicationem.
- I contratti non avevano effetti reali nel diritto romano.
- Negozi a Effetti Obbligatori: (Generano obbligazioni)
- Inter vivos: Contratti tipici e innominati, patti.
- Mortis causa: Legato per damnationem, fedecommesso.
- Soggetto di Diritto:
- È l'entità titolare di diritti e obblighi, definita dalla capacità giuridica.
- Include persone fisiche (individui) e persone giuridiche (enti diversi dall'uomo, come corporazioni e fondazioni).
- Capacità Giuridica degli Individui:
- Piena capacità giuridica: Libero, cittadino, sui iuris.
- Limitata capacità giuridica: Liberto, non cittadino, figlio di famiglia.
- Privo di capacità giuridica: Schiavo (= cosa).
- Nascita/Morte e Status:
- La condizione paterna dipendeva dal matrimonio legittimo al concepimento.
- La condizione materna dipendeva dall'unione illegittima al momento del parto.
- Mutamento (Capitis Deminutio):
- Massima: Perdita della libertà.
- Media: Perdita della cittadinanza.
- Minima: Variazione dello stato di famiglia.
- Capacità di Agire:
- È l'attitudine a compiere atti giuridici.
- Spetta di regola a soggetti liberi, cittadini e sui iuris.
- Non sono capaci di agire: Impuberi, donne, malati di mente.
- Gli schiavi sono privi di capacità giuridica e di agire.
- I figli di famiglia hanno capacità giuridica limitata.