Dispense VERIFICATO

istituzioni di diritto romano

Università degli Studi di Padova giurisprudenza 2020
13 visualizzazioni
17 download
Nessun voto ancora
Condividi: WhatsApp Telegram
Anteprima pagina 1 — istituzioni di diritto romano Anteprima pagina 2 — istituzioni di diritto romano Anteprima pagina 3 — istituzioni di diritto romano

Di cosa parla

  • Diritto Oggettivo e Soggettivo:
    • Il diritto oggettivo è il complesso delle norme giuridiche che regolano la vita dello Stato (es. d. pubblico, d. privato, d. civile, d. pretorio).
    • Il diritto soggettivo è il potere (pretesa) di esigere un certo comportamento da altri (es. d. di proprietà, d. di credito).
  • Diritti Soggettivi: Assoluti e Relativi:
    • I diritti assoluti (azioni in rem) sono esperibili nei confronti di tutti (erga omnes).
    • I diritti relativi (azioni in personam) sono esperibili nei confronti di una persona determinata.
  • Diritti Assoluti (a. in rem):
    • Potestà familiari: Potere del pater familias su schiavi, figli, moglie, persone in mancipio.
    • Diritti reali:
      • Diritto di proprietà: Diritto di disporre di un bene in modo pieno ed esclusivo.
      • Diritti reali limitati: Su cosa altrui.
  • Proprietà e Possesso:
    • La proprietà è il diritto di usare, percepire i frutti, trasmettere, distruggere un bene.
    • Il possesso è la signoria di fatto, il disporre di un bene tenendolo da padrone. Non sempre il proprietario possiede, né chi possiede è proprietario.
  • Diritti Reali Limitati:
    • Di godimento: Servitù, usufrutto (uso, abitazione, opere dei servi), superficie, enfiteusi.
    • Di garanzia: Pegno e ipoteca.
  • Diritti Relativi (a. in personam):
    • Sono i diritti di credito o di obbligazione, per cui il creditore può esigere dal debitore un certo comportamento (prestazione) solo nei suoi confronti.
  • Fatto e Atto Giuridico:
    • Un fatto giuridico è un accadimento da cui dipende un effetto giuridico (es. nascita, morte).
    • Un atto giuridico è un comportamento volontario dell'uomo (es. accordo, furto).
  • Atto Giuridico e Negozio Giuridico:
    • L'atto giuridico può essere lecito o illecito.
    • Il negozio giuridico è un atto giuridico lecito e può essere:
      • Unilaterale, bilaterale, plurilaterale.
      • A titolo gratuito, a titolo oneroso.
      • A effetti reali, a effetti obbligatori.
  • Negozi a Effetti Reali: (Trasmettono la proprietà, costituiscono diritti reali limitati)
    • Inter vivos: Mancipatio, in iure cessio, traditio.
    • Mortis causa: Legato per vindicationem.
    • I contratti non avevano effetti reali nel diritto romano.
  • Negozi a Effetti Obbligatori: (Generano obbligazioni)
    • Inter vivos: Contratti tipici e innominati, patti.
    • Mortis causa: Legato per damnationem, fedecommesso.
  • Soggetto di Diritto:
    • È l'entità titolare di diritti e obblighi, definita dalla capacità giuridica.
    • Include persone fisiche (individui) e persone giuridiche (enti diversi dall'uomo, come corporazioni e fondazioni).
  • Capacità Giuridica degli Individui:
    • Piena capacità giuridica: Libero, cittadino, sui iuris.
    • Limitata capacità giuridica: Liberto, non cittadino, figlio di famiglia.
    • Privo di capacità giuridica: Schiavo (= cosa).
  • Nascita/Morte e Status:
    • La condizione paterna dipendeva dal matrimonio legittimo al concepimento.
    • La condizione materna dipendeva dall'unione illegittima al momento del parto.
  • Mutamento (Capitis Deminutio):
    • Massima: Perdita della libertà.
    • Media: Perdita della cittadinanza.
    • Minima: Variazione dello stato di famiglia.
  • Capacità di Agire:
    • È l'attitudine a compiere atti giuridici.
    • Spetta di regola a soggetti liberi, cittadini e sui iuris.
    • Non sono capaci di agire: Impuberi, donne, malati di mente.
    • Gli schiavi sono privi di capacità giuridica e di agire.
    • I figli di famiglia hanno capacità giuridica limitata.

Altri appunti di DIRITTO PRIVATO ROMANO

Condividi questi appunti

WhatsApp Telegram