Diritto tributario
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Di cosa parla
- Il tributo è definito come un prelievo coattivo di ricchezza da parte dell'ente pubblico non collegato sinallagmaticamente a un corrispettivo, distinguendosi in imposte finalizzate al finanziamento delle spese pubbliche e tasse legate alla fruizione di servizi.
- L'imposta rappresenta una obbligazione di riparto coattiva che impone al contribuente di concorrere alle spese pubbliche in base alla propria capacità contributiva, mentre la tassa è dovuta in relazione a un servizio pubblico richiesto o non richiesto dall'obbligato.
- La Costituzione riserva la disciplina dei tributi alla legge formale e vieta il referendum abrogativo per le leggi tributarie, stabilendo inoltre che l'autonomia finanziaria delle Regioni include la potestà di istituire tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario statale.
- Le fonti comunitarie primarie e derivate prevalgono sul diritto nazionale incompatibile, imponendo agli Stati membri l'armonizzazione delle legislazioni interne attraverso direttive o regolamenti che producono effetti diretti senza necessità di annullamento costituzionale.
- Le sentenze della Corte costituzionale che dichiarano l'illegittimità di norme tributarie hanno efficacia erga omnes e ex tunc, obbligando l'amministrazione finanziaria al rimborso degli importi versati in base a disposizioni incostituzionali nei casi previsti dalla legge.
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