Diritto penale totale
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Di cosa parla
- L'evoluzione storica della concezione penale ha portato dall'accanimento corporale e dalla tortura al sistema attuale basato sulla pena detentiva, pecuniaria o domiciliare, segnando un passaggio fondamentale verso la secolarizzazione che distingue il reato come fatto dannoso per la società dal peccato morale.
- Nel diritto costituzionale italiano l'art. 27 impone alla pena di avere esclusivamente finalità preventive e rieducative, escludendo qualsiasi forma di retribuzione pura o vendetta statalizzata in contrasto con i principi umanitari della Costituzione repubblicana.
- Le teorie moderne sulla legittimazione punitiva distinguono tra prevenzione generale, che mira a intimidire la collettività e orientare le scelte comportamentali attraverso l'effetto deterrente del timore di sanzione, e prevenzione speciale focalizzata sul singolo autore del reato.
- All'interno della prevenzione speciale operano tre strumenti specifici quali la risocializzazione per favorire il reinserimento sociale, l'intimidazione verso chi non è suscettibile di rieducazione e la neutralizzazione volta a rendere inoffensivo il condannato.
- Nella comminazione della pena il giudice deve bilanciare le esigenze di tutela degli interessi giuridici violati, come dimostrato dai casi di omicidio o appropriazione indebita, con l'obbligo costituzionale di scegliere una sanzione proporzionata che non precluda la possibilità futura del reinserimento.
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