Il Presidente della Repubblica
Di cosa parla
- Il Presidente della Repubblica è l'organo rappresentativo dell'unità dello Stato, sia internamente che internazionalmente, e costituisce un elemento di equilibrio e integrazione del sistema parlamentare. Non è mera espressione della maggioranza parlamentare, ma titolare di poteri incisivi.
- Viene eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da tre rappresentanti per regione (uno per la Valle d'Aosta). Il mandato dura 7 anni ed è rieleggibile. Entra in carica dopo il giuramento alla Repubblica e alla Costituzione.
- Il mandato può essere interrotto da dimissioni, decadenza, destituzione o impedimento permanente. In questi casi, le funzioni sono esercitate dal Presidente del Senato, e il Presidente della Camera convoca l'organo per la nuova elezione.
- Gode di un duplice privilegio riguardo la responsabilità penale, limitata ai casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione, e di immunità per gli atti presidenziali.
- La Costituzione assicura al Presidente un assegno personale e una dotazione per gli apparati organizzativi della Presidenza, incluso il Segretariato Generale.
- Ai sensi dell'Articolo 89, nessun atto del Presidente è valido senza la controfirma dei ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. La controfirma funge da controllo governativo.
- Si distinguono tre tipi di atti presidenziali:
- Atti con potere governativo e ruolo di controllo del Presidente.
- Atti di esclusiva competenza presidenziale, dove l'intervento governativo è di mero controllo.
- Atti complessi, con funzione presidenziale preminente ma con potere autonomo di valutazione del Governo o del Presidente del Consiglio.
- I poteri del Presidente nei confronti del corpo elettorale sono ridotti, includendo l'indizione di elezioni e referendum (vincolata), la fissazione della data della prima riunione delle Camere e un potere di esternazione.
- Poteri nei confronti del Parlamento includono la nomina dei senatori a vita, messaggi formali e motivati (per riesame leggi), la promulgazione delle leggi, la convocazione straordinaria delle Camere e il loro scioglimento anticipato (con restrizioni, superate per 'ingorgo costituzionale').
- Poteri nei confronti del Governo comprendono la formazione del nuovo Governo (con consultazioni e incarichi), l'autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge governativi, la piena conoscenza della politica estera e la politica militare (comando delle Forze Armate e presidenza del Consiglio Supremo della Difesa).
- Dispone anche del potere di concedere la grazia e commutare le pene. È Presidente del CSM e nomina 5 giudici costituzionali, con una libera designazione che dovrebbe seguire criteri diversi da quelli parlamentari.