prima lezione
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Di cosa parla
- Il Codice della proprietà industriale definisce le invenzioni come soluzioni tecniche di problemi tecnici applicabili in ogni settore tecnico che siano nuove, implicano un'attività inventiva e abbiano utilità industriale.
- Sono esplicitamente escluse dalla brevettabilità le scoperte scientifiche, i metodi matematici, i programmi per elaboratore e le presentazioni di informazioni poiché descrivono fenomeni esistenti piuttosto che creare qualcosa di nuovo.
- Il requisito della novità è assoluto e si verifica se l'invenzione non risulta compresa nello stato della tecnica, ovvero tutto ciò reso accessibile al pubblico in qualsiasi forma prima della data del deposito della domanda di brevetto.
- I diritti esclusivi conferiti dal titolo di brevetto permettono all' titolare di vietare a terzi la produzione, l'utilizzo e la commercializzazione dei prodotti o l'applicazione dei procedimenti direttamente ottenuti tramite il processo brevettato.
- Le disposizioni relative alle invenzioni industriali si applicano anche alla materia biotecnologica salvo deroghe specifiche introdotte dalla Sezione IV-bis del codice per regolare le peculiarità di tale settore.
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