Riassunti VERIFICATO

argomento d'esame

Università degli Studi di MILANO-BICOCCA giurisprudenza 2022
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Anteprima pagina 1 — argomento d'esame

Di cosa parla

  • Definizione di Imprenditore Agricolo (Art. 2135, comma 1, C.C.): È chi esercita coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Implica un “doppio rischio” (economico e ambientale) e gode di un regime agevolato.
  • Attività Agricole Essenziali (Art. 2135 C.C.):
    • Comprendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico (vegetale o animale) o una fase necessaria di esso.
    • Utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque (dolci, salmastre o marine).
    • La produzione di specie animali e vegetali è sempre qualificabile giuridicamente come attività agricola, anche in assenza di sfruttamento della terra (es. orticultura, coltivazioni fuori terra, floricultura, allevamenti in batteria).
  • Attività Agricole per Connessione:
    • a) Manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un'attività agricola essenziale.
    • b) Fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata (es. valorizzazione del territorio, agriturismo).
    • Condizioni necessarie affinché siano considerate agricole:
      • Connessione soggettiva: devono essere svolte dallo stesso soggetto che esercita le attività agricole essenziali (eccezioni per cooperative e consorzi).
      • Connessione oggettiva: devono avere ad oggetto prodotti (animali o vegetali) ottenuti prevalentemente dall'esercizio di attività agricole essenziali.
  • Rilevanza della Nozione di Imprenditore Agricolo:
    • Si applicano le disposizioni sull'imprenditore in generale, ma non:
      • L'obbligo legale di iscrizione nel registro delle imprese (con effetti dichiarativi per le imprese commerciali).
      • La tenuta delle scritture contabili.
      • Le procedure concorsuali.
    • L'esonero dal fallimento persiste anche se l'impresa agricola è una società (anche una S.p.A. agricola non fallisce).
    • L'obbligo di iscrizione e tenuta delle scritture contabili è imposto se l'impresa agricola è organizzata in forma societaria diversa dalla società semplice.

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