Appunti di diritto privato dal 07.10.2021 al 15.10.2021
Di cosa parla
- **Funzione del Diritto:** Regolazione sociale per bilanciare interessi contrapposti, basandosi sulla norma di diritto quale unità fondamentale.
- **Tipi di Norme Giuridiche:**
- Norma-regola: prescrizione comportamentale.
- Norma-sanzione: interviene per disattesa (riparatoria, punitiva, preventiva).
- Norme-apparati: disciplinano il funzionamento statale.
- Norme con conseguenze giuridiche: prevedono effetti a specifici accadimenti.
- **Diritto Privato:** Si fonda su autonomia e parità delle parti, include diritto civile, commerciale, industriale, del lavoro e della navigazione. Le principali fonti sono Costituzione, Codice Civile e altre leggi.
- **Caratteri delle Norme Giuridiche:** Generalità (moltitudine di destinatari) e Astrattezza (indeterminatezza di situazioni). Esistono anche norme speciali, eccezionali e singolari.
- **Fonti del Diritto:**
- Fonti di produzione: poteri idonei a creare norme (Parlamento, Costituzione, Regioni, UE).
- Fonti di cognizione: documenti da cui si ricavano le norme.
- **Principi che Regolano le Fonti:**
- Gerarchico: stabilisce la preminenza (Costituzione al vertice).
- Cronologico: tra fonti di pari grado, prevale la più recente.
- Competenza: delimita le materie per ciascuna fonte.
- **Gerarchia delle Fonti:** Costituzione, leggi costituzionali, leggi ordinarie e atti equiparati (decreto legge, decreto legislativo), leggi regionali, regolamenti UE, regolamenti interni, usi o consuetudini.
- **Corte Costituzionale:** Organo preposto al controllo di costituzionalità delle leggi.
- **Fonti Europee:** Regolamenti (direttamente vincolanti) e Direttive (richiedono trasposizione nazionale). Art. 11 e 117 della Costituzione regolano la limitazione della sovranità e il rispetto dell'ordinamento comunitario.
- **Fonti Secondarie:** Regolamenti interni (disciplina organizzativa degli enti) e Consuetudini (comportamento costante e generalizzato con convinzione di obbligatorietà). Si distinguono in contra legem (non ammesse), secundum legem (se abilitate dalla legge), praeter legem (se non c'è legge).
- **Equità:** Non è fonte del diritto, ma giustizia del caso singolo, applicabile dal giudice in casi specifici.
- **Efficacia delle Norme Giuridiche:**
- Temporale: entra in vigore dopo emanazione, pubblicazione e vacatio legis. L'ignoranza della legge non scusa (salvo eccezioni penali).
- Retroattività: generalmente non retroattive, salvo esplicita indicazione (mai per norme penali sfavorevoli).
- Perdita di efficacia: per decorso termine, annullamento (Corte Costituzionale), abrogazione (esplicita, implicita, referendum). La desuetudine non abroga una norma.
- Spaziale: regolata dal diritto internazionale privato (L. 218/1995) per situazioni con elementi stranieri, con limite dei principi di ordine pubblico.
- **Interpretazione delle Norme Giuridiche (Art. 12 disp. prel. c.c.):**
- Criterio letterale: significato proprio delle parole.
- Criterio teleologico o logico-sistematico: intenzione del legislatore e contesto normativo.
- Analogia: applicazione a casi non previsti di disposizioni per casi simili o materie analoghe (vietata per norme penali ed eccezionali).
- Principi generali dell'ordinamento: in caso di persistente dubbio.
- **Situazioni Giuridiche:**
- **Attive:**
- Diritto soggettivo: potere di agire nel proprio interesse (assoluti – erga omnes, relativi – verso persone determinate).
- Diritto potestativo: potere di incidere unilateralmente su altrui situazioni.
- Facoltà: possibilità di tenere un comportamento incluso in un diritto.
- Aspettativa: prospettiva di acquisto di una situazione giuridica.
- Interesse legittimo: pretesa alla regolare azione della Pubblica Amministrazione.
- **Passive:**
- Dovere: impedisce di ledere altrui diritti assoluti.
- Obbligazione (Obbligo): vincolo imposto nell'interesse di chi ha un diritto soggettivo relativo.
- **Attive:**