DIRITTO COSTITUZIONALE II
Di cosa parla
- Adattamento del Diritto Internazionale:
- L'ordinamento italiano si adatta automaticamente al diritto internazionale generale (consuetudini, principi generali) tramite l'Art. 10.1 Cost. La Corte Costituzionale (CC) risolve antinomie, privilegiando i principi fondamentali.
- Per il diritto internazionale pattizio (trattati), l'Art. 117.1 Cost. assicura l'efficacia delle norme convenzionali, stabilendo la prevalenza sulle leggi interne ma la subordinazione ai principi costituzionali. La CC dichiara incostituzionalità delle leggi interne in contrasto.
- La giurisprudenza successiva al 2007 (sentenze 348/2007) ha chiarito che i giudici devono interpretare le norme interne in modo conforme al diritto internazionale, inclusa la CEDU, prima di sollevare questioni di legittimità.
- Le Fonti Primarie:
- Il sistema delle fonti primarie è chiuso, basato su Art. 70 Cost. e comprende la legge formale, i decreti legislativi delegati (Art. 76-77), i decreti legge (Art. 77), e il referendum abrogativo (Art. 75).
- Le riserve di legge regolano l'ambito delle fonti, distinguendosi in assolute (la materia è interamente regolata dalla legge) e relative (la legge fissa i principi, i regolamenti i dettagli).
- La legge delega è l'atto con cui il Parlamento delega al Governo l'esercizio della funzione legislativa, definendo tempi, oggetti e principi direttivi.
- Il decreto legge è adottato dal Governo in casi di necessità e urgenza e deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la perdita di efficacia retroattiva. La legge di conversione ha un effetto "conservativo" della disciplina.
- Le Fonti delle Autonomie (Potestà Legislativa Regionale):
- La riforma costituzionale del Titolo V (2001) ha ridefinito le competenze legislative tra Stato e Regioni (Art. 117 Cost.), superando il precedente sistema ritenuto fallimentare per l'ambiguità delle materie.
- Si distingue tra materie di competenza esclusiva dello Stato, concorrente e residuale delle Regioni. Principi come la leale collaborazione e la sussidiarietà guidano i rapporti tra i diversi livelli di governo.
- Gli statuti delle Regioni ordinarie (Art. 123 Cost.) sono leggi regionali rinforzate e fungono da parametro di legittimità per le leggi regionali. I decreti legislativi di attuazione statutaria hanno un regime speciale per le Regioni a statuto speciale.
- I Regolamenti:
- Sono atti normativi secondari, gerarchicamente subordinati alla legge. La loro natura e i limiti sono complessi e dipendono dalla tipologia.
- I regolamenti governativi (Art. 87.5 Cost., L. 400/1988) si dividono in esecutivi, di attuazione e integrazione, indipendenti e di organizzazione.
- La disapplicazione giudiziale di un regolamento illegittimo è ammessa.
- Le ordinanze di necessità e urgenza sono provvedimenti eccezionali e provvisori, non fonti del diritto, che derogano al diritto vigente entro stretti limiti di efficacia temporale e conformità costituzionale.