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Introduzione, fonti e processo

Università degli Studi di Torino giurisprudenza 2020
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Di cosa parla

  • Introduzione al Diritto Romano:
    • Secondo Orestano, il diritto romano ha 5 significati: diritto dei Romani ('puro'), tradizione romanistica (recezione giustinianea), diritto comune europeo, pandettistica, giusromanistica.
    • Lo studio del diritto romano serve a comprendere che il diritto è un prodotto della storia (come osservava Pomponio).
    • Periodizzazione (753 a.C. – 565 d.C.): età arcaica (monarchia), preclassica (repubblica), classica (principato), postclassica (dominato).
  • Fonti del Diritto Romano:
    • Si distingue tra diritto oggettivo (regole per la convivenza) e diritto soggettivo (pretesa riconosciuta).
    • Nell'ambito del diritto oggettivo, si distinguono:
      • Ius civile: diritto proprio dei Romani, per cittadini (cives).
      • Ius gentium: diritto comune a tutti i popoli, anche per stranieri (peregrini).
      • Ius honorarium: diritto prodotto dai magistrati con potere giurisdizionale (es. edictum praetoris).
    • Fonti di produzione: atti o fatti idonei a creare diritto oggettivo.
    • Fonti di cognizione: materiali che consentono di conoscere il diritto.
    • Fonti di produzione per età:
      • Età arcaica: Mores (costumi), Leges (testi scritti dal rex), Interpretazione pontificale.
      • Età preclassica: Mores, Leges, Plebiscita, Senatus consulta, Interpretatio prudentium (laica), Edicta magistratuum.
      • Età classica e tardoclassica/giustinianea: Constitutiones principum (Edicta, Rescripta, Mandata, Epistulae, Decreta) e Consuetudines.
    • Fonti di cognizione (Corpus Iuris Civilis):
      • Fonti Pregiustinianee: XII Tavole, Istituzioni di Gaio, Codice Teodosiano, Tituli ex corpore Ulpiani, Fragmenta Vaticana, Mosaicarum et Romanarum legum Collatio.
      • Fonti Giustinianee:
        • Digesto (533): 50 libri con frammenti di giuristi romani, adattati tramite interpolazioni.
        • Istituzioni (533): 4 libri di esposizione del diritto per studenti, basate sulla tripartizione gaiana (personae, res, actiones).
        • Codice (534): 12 libri con costituzioni imperiali da Adriano in poi, rielaborate.
        • Novelle: costituzioni emanate tra 534 e 565, in greco, oggetto di raccolte private.
  • Diritto Romano e Quello Giustinianeo:
    • Prospettiva Romana: sistema casistico-prudenziale, aperto.
    • Prospettiva Giustininea: sistema normativo, chiuso.
  • Il Processo Privato Romano:
    • Espressione tedesca 'aktionenrechtliches Denken' (pensare il diritto attraverso le azioni), evidenzia l'inversione del rapporto tra diritto sostanziale e processuale.
    • 3 forme processuali: Legis actiones (età arcaica – 17 a.C.), Processo per formulas (242 a.C. – 342 d.C.), Cognitio extra ordinem (età augustea – età giustinianea).
  • Legis Actiones (caratteristiche e tipologia):
    • Accessibilità solo ai cittadini, oralità, rigidità formale, presenza necessaria delle parti, struttura bifasica.
    • Dichiarative: Legis actio sacramenti (in rem/in personam), per iudicis arbitrive postulationem, per condictionem.
    • Esecutive: Legis actio per manus iniectionem, per pignoris capionem.
    • Svolgimento Legis actio sacramenti in rem: fase in iure (vindictio, sacramentum, garanti, litis contestatio) e fase apud iudicem (prova, sentenza).
    • Svolgimento Legis actio per manus iniectionem: procedura esecutiva personale per condannati, debitori di garanti o legatari in eccesso; possibilità di vindex o addictio con vendita/uccisione del debitore.
    • Nascita del processo formulare e abolizione graduale delle legis actiones (242 a.C. praetor peregrinus; 130 a.C. Lex Aebutia; 17 a.C. Leges Iuliae iudiciariae).
  • Processo per Formulas (caratteristiche e svolgimento):
    • Accessibilità agli stranieri, riduzione del formalismo, unitarietà del procedimento, presenza necessaria delle parti, struttura bifasica.
    • Chiamata in giudizio (in ius vocatio): attore chiamava convenuto, pretore minacciava missio in bona, vadimonium.
    • Fase in iure: editio actionis, postulatio actionis, causae cognitio (denegare/dare actionem, litis contestatio).
    • Litis contestatio: momento decisivo, fissava la formula, aveva effetti preclusivi (ne bis in idem) e conservativi.
    • Fase apud iudicem: giudice privato, senza formalità, sentenza orale e senza motivazione, condanna in denaro (obligatio iudicati).
    • La Formula (parti):
      • Ordinarie: intentio (pretesa, certa/incerta), demonstratio (causa petendi), adiudicatio (solo per giudizi divisori), condemnatio (condannare/assolvere, in denaro, certa/incerta).
      • Non ordinarie: praescriptio (a vantaggio dell'attore per limitare la pretesa), exceptio (a vantaggio del convenuto per condizionare la condanna), replicatio (a vantaggio dell'attore contro l'exceptio).
  • Classificazioni delle Azioni:
    • Civili / Pretorie: civili (ius civile, stretto diritto/buona fede), pretorie (ius praetorium, utiles/in factum).
    • In rem / In personam: in rem (diritti reali), in personam (diritti di credito). Distinzione rilevante per intentio, indefensio, effetti litis contestatio.
    • Penali / Reipersecutorie: penali (pena), reipersecutorie (risarcimento). Distinzione rilevante per carattere in personam/in rem, trasmissibilità, cumulabilità, noxalità.
    • Arbitrarie: contenevano clausola per invito alla restituzione del bene.
  • Esecuzione della Sentenza di Condanna (Actio Iudicati):
    • Contro il condannato inadempiente entro 30 gg. Se ammesso, esecuzione. Se negato, nuovo processo dichiarativo (contestare esistenza/pagamento/termini) con raddoppio della condanna (infitiatio) in caso di perdita.
    • Procedura esecutiva patrimoniale (Bonorum Venditio): missio in bona, proscriptio, nomina curator/magister bonorum, vendita all'asta, bonorum emptor (successore universale). Azioni correlate: actio Serviana, actio Rutiliana.
  • Rimedi Pretori: Interdicta (tutela possesso), In integrum restitutio (ripristino situazione), Cautiones/stipulationes praetoriae (creare obblighi), Missio in possessionem (custodia/coazione indiretta).
  • Cognitio Extra Ordinem (caratteristiche): Chiamata da organo pubblico, procedibilità in contumacia, struttura monofasica, condanna specifica (non solo pecuniaria), sentenze appellabili, aspetti ereditati dal processo formulare.

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