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diritto dei mercati finanziari

Università degli studi di Pisa banca, finanza aziendale e mercati finanziari 2019
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Di cosa parla

  • Introduzione al Diritto dei Mercati Finanziari: Il documento descrive i principali attori (intermediari, mercati, emittenti) e la struttura del Testo Unico della Finanza (TUF), che copre definizioni, disciplina degli intermediari, mercati regolamentati, emittenti e sanzioni. Viene evidenziata la distinzione tra disciplina interna (Banca d'Italia) ed esterna (Consob) e il carattere di diritto speciale d'impresa.
  • Caratteristiche delle Attività di Mercato Mobiliare: Si sottolinea l'assenza della specificità bancaria (raccolta del risparmio + esercizio del credito) per gli intermediari finanziari, che non assumono il rischio di insolvenza. La disciplina è incentrata sugli "strumenti finanziari", definiti dall'Art. 1 comma 2 del TUF tramite un elenco prescrittivo ma modificabile. Il concetto più ampio di "prodotto finanziario" è basato su un criterio generale.
  • Nozione di Strumento Finanziario: Supera la precedente nozione di "valore mobiliare", basandosi su un elenco chiuso ma estendibile. Include strumenti non derivati (valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di OICR) e derivati. La negoziabilità è un requisito chiave, ma le restrizioni al trasferimento non precludono la qualificazione se non rendono il titolo inalienabile.
  • Strumenti Finanziari Derivati: Sono contratti aleatori, non soggetti all'Art. 1933 c.c., con funzioni di copertura o speculazione. La loro finanziarietà è definita da indici come l'attività sottostante (finanziaria/merci), la modalità di regolamento (differenziale in contanti/consegna fisica), il luogo di negoziazione e la finalità (non commerciale).
  • Servizi e Attività di Investimento: Delineati dall'Art. 1 comma 5 del TUF, includono negoziazione per conto proprio (anche come market maker o internalizzatore sistematico), esecuzione ordini per conto clienti, sottoscrizione/collocamento (con/senza garanzia), gestione di portafogli (discrezionale, individualizzata), ricezione/trasmissione ordini, consulenza e gestione MTF. Sono attività riservate, professionali e svolte "nei confronti del pubblico".
  • Gestione Collettiva del Risparmio: Definiti nell'Art. 1 comma 1 lettera n del TUF, comprende la gestione di OICR (Fondi Comuni di Investimento, SICAV). Il patrimonio di un fondo comune è autonomo e gestito "in monte" nell'interesse collettivo dei partecipanti, mentre le SICAV sono società per azioni con gestione interna. Si distinguono in OICVM (armonizzati) e FIA (alternativi).
  • Vigilanza sulle Attività: La vigilanza è ripartita funzionalmente tra Banca d'Italia (profili interni, stabilità patrimoniale) e Consob (profili esterni, trasparenza, correttezza dei comportamenti). Le modalità includono vigilanza regolamentare (potere normativo), informativa (richiesta dati, segnalazioni organi interni) e ispettiva.
  • Accesso all'Attività e Requisiti: L'avvio dell'attività è soggetto ad autorizzazione (per SIM, SGR, SICAV, banche, intermediari Art. 107 TUB), con requisiti specifici di forma societaria, capitale minimo, sede legale, professionalità e onorabilità degli esponenti e dei partecipanti al capitale. Le imprese comunitarie beneficiano del mutuo riconoscimento.
  • Svolgimento dell'Attività (Disciplina Esterna): Regolato dalla Consob, mira a garantire trasparenza e tutela del cliente. I clienti sono classificati in controparti qualificate, clienti professionali (per diritto o su richiesta) e clienti al dettaglio, con livelli di protezione decrescenti. La responsabilità dell'intermediario prevede l'onere della prova della diligenza in caso di danni.
  • Regole di Condotta per Intermediari: Basate su Art. 21 comma 1 del TUF, impongono diligenza, correttezza, trasparenza. Principi chiave: "Best Execution" (ottenere il miglior risultato possibile), "Adeguatezza" (per servizi discrezionali, l'operazione deve essere adeguata al profilo del cliente), "Appropriatezza" (per servizi non discrezionali, verifica solo l'esperienza/conoscenza), e l'"Execution Only" (senza valutazione, per strumenti semplici). Sono fondamentali anche gli obblighi informativi pre/post-contrattuali e la gestione dei conflitti di interesse, con misure organizzative preventive e, se insufficienti, trasparenza.
  • Separazione Patrimoniale: L'Art. 22 comma 1 del TUF stabilisce che strumenti finanziari e denaro dei clienti sono separati dal patrimonio dell'intermediario e degli altri clienti, a tutela degli investitori in caso di insolvenza dell'intermediario.
  • Disciplina Interna: Regola l'organizzazione amministrativa e la dotazione patrimoniale degli intermediari. Richiede requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza per gli esponenti aziendali e di onorabilità per i partecipanti al capitale. Il capitale minimo varia in base ai servizi offerti, e l'adeguatezza patrimoniale (coefficienti prudenziali) garantisce la copertura dei rischi.

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