diritto della cooperazione e del no-profit
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Di cosa parla
- Le cooperative sono definite imprenditori particolari ai sensi dell'art. 2082 del codice civile poiché esercitano professionalmente un'attività economica organizzata, distinguendosi dalle società di capitali e persone per non distribuire gli utili in proporzione agli investimenti ma seguendo criteri solidaristici.
- Il concetto di economicità nell'imprenditoria cooperativa non equivale alla mera lucratività plutocratica, bensì implica la copertura dei costi sostenuti per l'attività, permettendo alle cooperative di operare sul mercato con uno scopo mutualistico e non speculativo.
- Lo scambio mutualistico è il fondamento delle cooperative, che eliminano l'intermediazione tradizionale offrendo ai soci beni o servizi a condizioni vantaggiose rispetto al mercato, dove la remunerazione deriva dall'utilizzo effettivo dei servizi e non dalla quota di capitale investito.
- La quantificazione dell'attività mutualistica, rilevata nel bilancio della cooperativa, determina se sussista la prevalenza dello scambio con i soci rispetto ai terzi, requisito fondamentale per accedere a specifiche agevolazioni tributarie introdotte dalla riforma del 2003.
- Oltre alla mutualità interna tra soci e cooperativa, il legislatore riconosce forme di mutualità esterna ed estesa, come nel caso delle cooperative sociali o edilizie, dove i benefici possono riversarsi su soggetti esterni o sulla collettività attraverso la redistribuzione della ricchezza residua.
- La natura democratica delle cooperative si manifesta nell'assemblea dei soci, dove ogni membro ha diritto a un solo voto indipendentemente dall'entità del conferimento patrimoniale, garantendo così una gestione collettiva che privilegia l'utilità comune rispetto agli interessi individuali.
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