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Università degli studi di Bologna consulente del lavoro e delle relazioni aziendali 2020
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Di cosa parla

  • **Documento Informatico e Firma Elettronica:**
    • Le norme di riferimento sono il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD, D.Lgs 82/2005) per la digitalizzazione della PA e il regolamento europeo eIDAS (910/2014) per rafforzare la fiducia nelle transazioni elettroniche.
    • Il documento informatico è una sequenza binaria, la cui validità giuridica è riconosciuta dal 1997.
    • La definizione CAD (Art. 1 lett. p) lo identifica come rappresentazione informatica di atti, fatti e dati giuridicamente rilevanti, mentre eIDAS usa il termine più ampio di documento elettronico.
    • Il valore giuridico e probatorio non può essere negato solo per il formato elettronico (principio di non discriminazione, Art. 46 eIDAS), ma dipende da qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità (Art. 20 CAD).
    • Le tipologie di firme elettroniche contemplate dall'eIDAS sono: semplice, avanzata, qualificata e firma digitale, con diverso peso probatorio.
    • La firma digitale, una tipologia di firma qualificata, garantisce paternità e immodificabilità, basandosi sulla crittografia asimmetrica (chiave privata e pubblica) e funzioni di hash.
    • Il processo di firma digitale prevede il calcolo di un'impronta (hash) del documento, la cifratura dell'impronta con la chiave privata del firmatario e l'invio del documento, dell'impronta cifrata e del certificato; il destinatario decifra l'impronta con la chiave pubblica e la confronta con l'hash ricalcolato del documento ricevuto.
    • Il prestatore di servizi fiduciari certifica la correlazione tra le chiavi. I certificati hanno validità di 2 anni e possono essere sospesi/revocati.
    • La firma digitale ha "piena prova fino a querela di falso" (Art. 20 CAD, Art. 2702 c.c.) e garantisce autenticità, integrità e non ripudio.
  • **Proprietà Intellettuale:**
    • Rappresenta l'insieme dei diritti esclusivi attribuiti ai creatori di invenzioni industriali o opere dell'ingegno. Si divide in proprietà industriale (brevetti, D.Lgs 30/2005) e diritto d'autore (L. 633/1941).
    • Il diritto d'autore tutela le opere dell'ingegno di carattere creativo (letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia) in qualsiasi forma di espressione, non le idee in sé.
    • L'autore è la persona fisica che crea l'opera; l'acquisto del diritto avviene con la creazione. Il deposito presso la SIAE è facoltativo ma utile come prova.
    • Il diritto d'autore si compone di:
      • **Diritti Patrimoniali:** consentono lo sfruttamento economico esclusivo (riproduzione, trascrizione, esecuzione pubblica, distribuzione, traduzione, noleggio, prestito). Durano per tutta la vita dell'autore più 70 anni dopo la sua morte e sono trasferibili.
      • **Diritti Morali:** tutelano la personalità dell'autore (paternità, integrità, diritto all'inedito, diritto di ripensamento). Sono imprescrittibili, irrinunciabili, inalienabili e indipendenti dai diritti patrimoniali. Dopo la morte dell'autore, spettano agli eredi o al Ministero dei Beni Culturali.
    • Esistono deroghe ai diritti patrimoniali, come la copia privata (Art. 71 sexies) con compenso tramite SIAE o la fotocopia del 15% di un'opera.
    • **Software e Diritto d'Autore:**
      • Il software è protetto come opera dell'ingegno dalla L. 633 (Art. 2 n.8), nella sua forma espressa originale e creativa (codice sorgente, oggetto, materiale preparatorio), non le idee o algoritmi.
      • I diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro per software creato da dipendenti, mentre i diritti morali restano al programmatore.
      • L'Art. 64-bis elenca i diritti esclusivi sul software (riproduzione, modifica, distribuzione).
      • L'Art. 64-ter consente all'acquirente legittimo di effettuare una copia di riserva e di studiare il funzionamento del programma per interoperabilità.
      • L'Art. 64-quater vieta la decompilazione, salvo per fini di interoperabilità e sotto specifiche condizioni, escludendo la comunicazione a terzi o la creazione di software identici.
      • Il software è distribuito tramite licenze d'uso (es. installazione, download, shrink-wrap), che possono essere restrittive (software proprietario) o promuovere libertà di utilizzo, studio, modifica e ridistribuzione (software libero/open source, con licenze come GNU GPL).

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