parlamento
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Di cosa parla
- Posizione Costituzionale: Il Parlamento italiano è centrale nella democrazia rappresentativa, massima espressione della sovranità popolare e pilastro del governo parlamentare. La sua disciplina è definita da Costituzione (Art. 55-82) e regolamenti interni, godendo di autonomia e trasparenza nei lavori.
- Principio Bicamerale: L'Italia adotta un bicameralismo "perfetto" con Camera dei Deputati e Senato della Repubblica (Art. 55.1 Cost.). Le due Camere, pur con differenze storiche di composizione ed età elettorale, hanno parità di poteri. Il Parlamento si riunisce in seduta comune per specifiche funzioni, come quelle elettorali.
- Organizzazione Interna: Ogni Camera è autonoma nell'adozione del proprio regolamento (Art. 64.1). Al suo interno operano:
- Presidenti delle Camere: Garantiscono il corretto svolgimento dei lavori.
- Gruppi Parlamentari: Raggruppano i membri in base all'appartenenza politica.
- Commissioni: Permanenti (con funzioni legislative, consultive, di indirizzo) e Temporanee di inchiesta (per acquisire informazioni).
- Giunte: Svolgono funzioni "interne" di natura tecnico-giuridica (es. regolamento, elezioni, autorizzazioni).
- Status del Parlamentare: Include diritti, doveri, ineleggibilità e incompatibilità (Art. 65-66), divieto di mandato imperativo (Art. 67) e immunità (Art. 68), a tutela dell'indipendenza della funzione.
- Funzioni del Parlamento:
- Normativa: Principale funzione è la produzione di leggi (costituzionali, ordinarie, regolamenti parlamentari). Il processo legislativo include iniziativa, fase deliberativa (esame, discussione, votazione) e fase integrativa dell'efficacia (promulgazione, pubblicazione).
- Indirizzo Politico: Esercitata per orientare l'azione del Governo tramite mozioni, risoluzioni e ordini del giorno.
- Informazione e Controllo: Monitora l'operato del Governo attraverso interrogazioni, interpellanze e indagini conoscitive.
- Funzioni di Bilancio: Il Parlamento autorizza la ratifica dei trattati internazionali (Art. 80 Cost.). La legislazione di bilancio, disciplinata dal nuovo Art. 81 Cost. (L.cost. 1/2012, L. 243/2012), impone il principio dell'equilibrio di bilancio (Art. 81.1) e consente l'indebitamento solo per "eventi eccezionali" (Art. 81.2), previa autorizzazione a maggioranza assoluta. Un ciclo di programmazione finanziaria europea scandisce i tempi per documenti come il DEF e la legge di bilancio, limitando l'esercizio provvisorio a quattro mesi (Art. 81.5).
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