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Appunti di diritto romano

Università degli Studi di Roma - La Sapienza giurisprudenza 2020
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Di cosa parla

  • FORMA e Formalismo: La FORMA era la modalità espressiva delle dichiarazioni di volontà. Il COMPORTAMENTO CONCLUDENTE era generalmente irrilevante a causa dell'estremo formalismo romano, che era essenziale per la validità degli atti. Esistevano forme libere (PACTUM, TRADITIO per RES NEC MANCIPI) e forme solenni come i Gesta per aes et libram (es. mancipatio, nexum) e i Conceptio verborum (es. SPONSEO).
  • Tipicità Negoziale e Burocratizzazione: L'ordinamento romano prevedeva una TIPICITA' NEGOZIALE, riconoscendo solo un numero chiuso di atti efficaci. L'espansione dei commerci portò al riconoscimento dei CONTRATTI INNOMINATI. I documenti negoziali, di origine ellenistica, assunsero inizialmente solo VALORE PROBATORIO, evolvendo poi, nel tardo antico, verso un requisito COSTITUTIVO in un processo di burocratizzazione e accentramento del potere.
  • Oggetto, Causa e Astrazione: A differenza della libertà moderna, in Roma l'oggetto del negozio era tipico e la sua validità definita dall'ordinamento. La CAUSA era la funzione economico-sociale perseguita. Il PRINCIPIO DI ASTRAZIONE permetteva flessibilità entro il rigido formalismo, mentre il IUS ONORARIUM introduceva rimedi per vizi non previsti dal IUS CIVILE (es. exceptio dolis).
  • Invalidità e Inefficacia: L'assenza o il vizio di un elemento fondamentale (soggetto, forma, oggetto/causa, volontà) causava invalidità. Nel diritto romano non esisteva una distinzione teorica chiara tra nullità (il negozio era inesistente) e annullabilità; molti casi moderni di annullabilità erano considerati nullità. La dialettica tra IUS CIVILE e IUS HONORARIUM permetteva di paralizzare gli effetti di atti validi civilisticamente.
  • Vizi della Volontà:
    • Errore: Falsa rappresentazione della realtà. Si distingueva tra errore ostativo (sulla dichiarazione) ed errore vizio o motivo (sulla formazione della volontà). Le conseguenze variavano a seconda del tipo di negozio e del diritto applicato (ius civile vs. ius honorarium).
    • Dolo Negoziale (Dolus in Contraendo): Inganno intenzionale (`dolus malus`). Non era rilevante per il ius civile fino al I secolo a.C., ma venne tutelato dal ius honorarium tramite `actio de dolo` (azione penale sussidiaria) ed `exceptio doli`. Nei `iudicia bonae fidae`, il dolo portava alla nullità anche per ius civile.
    • Violenza (Metus): Timore indotto da minaccia grave. Distinta in violenza assoluta (fisica, esclude la volontà) e relativa (morale, costrizione a scegliere tra negozio o danno ingiusto). Il ius honorarium forniva strumenti come `exceptio`, `restitutio in integrum` e `actio quod metus causa gestum erit` per annullare o paralizzare gli effetti.
  • Illeicità del Negozio: Un negozio era illecito se violava una `lex perfecta`, `senatus consulta`, `orationes principes` o i `bonus mores` (costumi). Un contenuto illecito rendeva il negozio nullo `iuri civili`. La causa illecita comportava la nullità dell'atto, con rimedi come la `denegatio actionis` da parte del pretore.
  • Elementi Accidentali (Condizione e Termine): Clausole non essenziali ma che regolavano l'efficacia nel tempo del negozio.
    • Condizione: Evento futuro e incerto. Poteva essere sospensiva (effetti al verificarsi) o risolutiva (effetti cessano, non ammessa per la proprietà). Categorie: casuali, potestative, miste, improprie. Condizioni impossibili o illecite potevano invalidare l'atto (salvo nei `mortis causa`).
    • Termine (Dies): Evento futuro e certo (`semper certus`). Poteva essere iniziale (`a quo`, sospensivo) o finale (`ad quaem`, risolutivo). A differenza della condizione, non sospendeva gli effetti del negozio.
  • Rappresentanza: La rappresentanza, inizialmente indiretta (agente agisce in proprio nome per conto altrui), si sviluppò con figure come il `procurator` e il `mandatario` per la gestione degli interessi altrui. La `contemplatio domini` (rappresentanza diretta) non era pienamente riconosciuta nel ius civile, ma il pretore poteva concedere tutele analoghe (`responsabilità addettitia`) tramite la `prepositio`.

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