diritto commerciale - primo parziale
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Di cosa parla
- Il legislatore definisce imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio, richiedendo la presenza simultanea dei requisiti dell'organizzazione, dell'economicità e della professionalità.
- L'esercizio di una mera attività di godimento dei frutti patrimoniali non configura impresa, mentre lo stesso può trasformarsi in imprenditoriale se finalizzato alla prestazione di servizi che eccedono il semplice utilizzo del bene o all'impegno speculativo finanziario.
- La distinzione tra imprenditore e lavoratore autonomo risiede nella natura dell'organizzazione: quest'ultimo si basa sull'autorganizzazione esclusiva del proprio lavoro, mentre l'imprenditore deve coordinare fattori produttivi propri ed altrui in un sistema eterorganizzato che può prescindere da complessi materiali.
- La qualifica di imprenditore non è condizionata dalla liceità dell'attività né dalla destinazione al mercato dei prodotti; inoltre le professioni intellettuali rimangono escluse dall'applicazione delle norme sull'imprenditoria salvo quando la professione si inserisce in un'organizzazione più ampia a scopo di lucro.
- Il codice civile distingue l'imprenditore agricolo da quello commerciale basandosi rispettivamente sulla cura del ciclo biologico e su attività industriali, intermediarie o ausiliarie, mentre il piccolo imprenditore è identificato dalla prevalenza del lavoro proprio rispetto al capitale investito.
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