Diritto Costituzionale
Di cosa parla
- Fenomeno Giuridico: Il diritto è un insieme di precetti con funzione ordinante nella società, intrinsecamente sociale e relativo. Nasce con l'uomo e si evolve con la società.
- Regole Giuridiche: Nascono dalla fattualità riconosciuta come giuridicamente rilevante (generalità, costanza, frequenza, uniformità). La consuetudine è una fattualità che i consociati riconoscono come obbligatoria.
- Caratteristiche delle Regole Giuridiche: Aspirazione di generalità, storicità, coattività (sanzioni), effettività (vigente e applicabile), certezza del diritto (pubblicità tramite Gazzetta Ufficiale e stabilità).
- Atti Normativi: Tendenzialmente generali (destinatari), astratti (ripetibilità), innovativi (quid novi), imperativi (non solo sanzioni, anche premi).
- Effetti delle Norme Giuridiche: Generano situazioni di svantaggio (dovere, obbligo, onere) e di vantaggio (diritto soggettivo, interesse legittimo).
- Ordinamento Giuridico: È un sistema coordinato di comandi giuridici. Si distingue in ordinamenti generali (Stato), originari (Stato, Comunità Internazionale, Chiesa) e particolari (con finalità delimitate).
- Elementi Costitutivi dello Stato: Popolo (cittadini), Territorio (terra, acqua, spazio aereo, sottosuolo) e Sovranità (interna ed esterna).
- Cittadinanza: Regolata dalla legge (ius sanguinis dominante, ius soli integrativo). Non si può essere privati per ragioni politiche. Esiste la cittadinanza europea come istituto sussidiario.
- Capacità Giuridica e di Agire: La capacità giuridica si acquista alla nascita, la capacità di agire alla maggiore età.
- Sovranità: Concetto storico di potere supremo e indipendente, oggi in crisi per limiti costituzionali e integrazione internazionale (Art. 11 Cost.).
- Fonti del Diritto: Fatti o atti abilitati a produrre norme. Si distinguono in fonti di produzione (creano norme) e fonti di cognizione (danno conoscenza delle norme).
- Gerarchia delle Fonti: Ordine di importanza: 1. Costituzione, 2. Livello Primario (legislativo), 3. Livello Secondario (regolamenti), 4. Consuetudini (residuali).
- Riserva di Legge: La Costituzione impone che certe materie siano disciplinate dal legislatore (assoluta, relativa, rinforzata, costituzionale).
- Successione delle Fonti nel Tempo: Abrogazione (espressa, tacita, implicita) della norma precedente da quella successiva.
- Principio di Competenza: La Costituzione individua fonti specifiche per regolare certe materie, tutelando le autonomie garantite (pluralismo).
- Interpretazione e Efficacia nel Tempo: La legge è soggetta a interpretazione coerente con la Costituzione. L'analogia (legis e iuris) colma le lacune, ma non è applicabile a leggi penali o eccezionali. Le leggi retroattive sono ammesse se rispettano la Costituzione e il principio di ragionevolezza.