Diritto costituzionale
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Di cosa parla
- Il diritto è definito come un insieme di regole «giuridiche» obbligatorie, il cui scopo è il coordinamento dei comportamenti per realizzare un'utilità comune. L'obbligatorietà deriva sia dalla persuasione (ragionevolezza, giustizia, proporzione) sia dalla presenza di una sanzione (punizione/incentivo).
- Un esempio, come il "Dilemma del prigioniero", illustra come un accordo e il coordinamento delle azioni tra individui possano portare a un risultato comune migliore rispetto a decisioni individuali non coordinate.
- Il diritto nasce dalla consuetudine e si sviluppa attraverso diverse "fonti", che sono i meccanismi da cui esso promana.
- Le fonti si classificano in quattro tipologie principali:
- Fonti normative: Meccanismi che pongono in essere nuove norme giuridiche.
- Fonti di produzione: Atti o fatti a cui l'ordinamento riconosce l'idoneità a creare norme (es. Art. 575 c.p. per l'omicidio).
- Fonti sulla produzione: Fonti che disciplinano il processo di produzione delle norme giuridiche (es. Art. 72, comma 1, Cost.).
- Fonti di cognizione: Atti formali (scritti o online) che rendono pubbliche e conoscibili le norme (es. Gazzetta Ufficiale).
- Il sistema delle fonti del diritto organizza gerarchicamente le regole che disciplinano la produzione delle norme, risolvendo eventuali conflitti. Le fonti sono suddivise in tre livelli:
- Fonti costituzionali: Comprendono la Costituzione, le leggi costituzionali e di revisione costituzionale, i regolamenti comunitari e le direttive comunitarie.
- Fonti legislative: Includono le leggi ordinarie, i decreti-legge, i decreti legislativi e il referendum abrogativo.
- Fonti regolamentari: Consistono nei regolamenti del Governo, degli Enti Locali, nonché nelle consuetudini e negli usi.
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