Dispense VERIFICATO

Obbligazioni

Università degli Studi di Torino giurisprudenza 2020
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Di cosa parla

  • Le obbligazioni nel diritto romano rappresentavano un vincolo giuridico (*obligatio est iuris vinculum*) che imponeva al debitore un determinato comportamento a favore del creditore, configurandosi come un diritto relativo.
  • La nascita del concetto di *obligatio* è attestata dagli atti leciti come il *nexum*, i *praedes* e *vades*, e la *sponsio*, che stabilivano vincoli di garanzia o di promessa.
  • Le obbligazioni si distinguevano in: civili (fondate sullo *ius civile*), onorarie (basate sullo *ius honorarium*) e naturali (non azionabili, ma permettevano la *soluti retentio*).
  • La prestazione, oggetto dell'obbligazione, doveva essere di *dare*, *facere* o *praestare*, e presentare requisiti di patrimonialità, interesse del creditore, possibilità, liceità e determinatezza.
  • Le tipologie includevano obbligazioni indivisibili (regime solidale), alternative (scelta del debitore), generiche (cose individuabili per *genus*) e specifiche (cose determinate).
  • La responsabilità contrattuale per inadempimento era regolata da criteri quali il *dolo* (volontarietà), la *colpa* (negligenza) e la *custodia* (responsabilità oggettiva, salvo caso fortuito o forza maggiore). Il principio dell'*utilitas contrahentium* guidava l'allocazione della responsabilità.
  • Il *periculum* (rischio di impossibilità sopravvenuta) gravava sul creditore (*res perit domino*). Il concetto di *perpetuatio obligationis* garantiva l'azionabilità anche con prestazione impossibile, tramite condanna pecuniaria.
  • La *mora* (ritardo colpevole) poteva essere del debitore (*solvendi*), con spostamento del *periculum* e interessi, o del creditore (*accipiendi*), alleggerendo la responsabilità del debitore al solo dolo.
  • Le fonti delle obbligazioni si evolvettero da una bipartizione (contratti/delitti) a una quadripartizione (contratti, delitti, *quasi ex contractu*, *quasi ex delicto*).
  • I **contratti** erano classificati in: reali (*mutuo, deposito, comodato, pegno, fiducia*); verbali (*stipulatio*); letterali (*nomina transcripticia*); consensuali (*compravendita, locazione, società, mandato*).
  • I **patti** erano accordi informali, azionabili con *exceptio pacti conventi* se aggiunti a contratti di buona fede.
  • Le obbligazioni **quasi ex contractu** includevano la *negotiorum gestio* (gestione d'affari altrui), la *solutio indebiti* (pagamento dell'indebito) e altre figure come *communio incidens*, *legati obbligatori*, e *fedecommessi*.
  • I **delitti** comprendevano il *furto* (*manifestum* o *nec manifestum*), la *rapina* (sottrazione violenta), l'*iniuria* (offesa all'integrità fisica) e il *damnum iniuria datum* (danneggiamento), regolati dalla *Lex Aquilia*.
  • Le obbligazioni **quasi ex delicto** riguardavano casi come il *iudex qui litem suam fecerit*, *effusum vel deiectum*, *positum vel suspensum* e le *actiones adversus nautas, caupones, stabularios*.
  • L'estinzione delle obbligazioni avveniva per: adempimento (*solutio*), remissione del debito (tramite *solutio per aes et libram*, *acceptilatio*, *pactum de non petendo*), novazione (sostituzione dell'obbligazione con una nuova) e compensazione (estinzione reciproca di crediti e debiti).
  • Le **garanzie personali** includevano le stipulazioni di garanzia (*sponsio, fideipromissio, fideiussio*) e il *mandato di credito*. Gli **atti in frode ai creditori** erano contrastati da strumenti come la *lex Aelia Sentia*, la *denegatio actionis*, l'*in integrum restitutio ob fraudem* e l'*interdictum fraudatorium*, poi fusi nell'*actio Pauliana*.

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