Dispense VERIFICATO

Persone e negozi giuridici

Università degli Studi di Torino giurisprudenza 2020
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Di cosa parla

  • Persone e Capacità: Il documento definisce la capacità giuridica come l'idoneità a essere titolari di diritti e obblighi, richiedendo i tre status di libertà, cittadinanza e famiglia. La capacità d'agire è l'idoneità a compiere validamente atti giuridici, acquisita con l'età pubere (14 anni per i maschi, 12 per le femmine).
  • Status Libertatis: Le cause della schiavitù includevano la nascita da madre schiava e la cattura in guerra. La libertà si acquisiva per nascita da madre libera, postliminium o manumissioni (civili: vindicta, censu, testamento; pretorie: inter amicos, apud mensam, per epistulam). Altre forme di affrancazione erano la manumissione fedecommissaria e quella in sacrosanctis ecclesiis.
  • Rapporto di Patronato: Descrive i doveri del liberto verso il patrono (obsequium, operae, giuramento, stipulatio) e le aspettative successorie.
  • Condizione Giuridica degli Schiavi: Considerati *res (mancipi)* e privi di capacità giuridica (*alieni iuris*), gli schiavi possedevano capacità d'agire per atti negoziali. Gli atti illeciti ricadevano nel regime della nossalità, quelli leciti nella responsabilità adiettizia. Le obbligazioni degli schiavi erano 'naturali'.
  • Azioni Adiettizie: Sono analizzate l'actio quod iussu, institoria, exercitoria e de peculio et de in rem verso, con i loro presupposti (autorizzazioni esplicite o implicite) e le caratteristiche formulari (trasposizione di soggetti e limiti alla responsabilità del *dominus*). L'actio tributoria è presentata come una soluzione per la *par condicio* tra creditori e *dominus* in caso di dissesto.
  • Personae in Causa Mancipii: Soggetti liberi e cittadini romani ma sotto *mancipium*, con capacità giuridica patrimoniale limitata. Acquisivano questo status tramite *mancipatio* e potevano essere liberati solo con *manumissione*.
  • Status Civitatis: L'acquisto della cittadinanza avveniva per nascita, affrancazione o la *constitutio Antoniniana* (212 d.C.). La perdita era dovuta a riduzione in schiavitù, esilio o stabilizzazione in colonie. Alcune prerogative erano concesse agli stranieri (*ius migrandi, connubii, commercii*).
  • Status Familiae: Solo i *sui iuris* godevano di piena capacità giuridica. Il *pater familias* deteneva la *patria potestas* o *manus*. Il matrimonio (*iustae nuptiae*) era il fondamento della *familia*, basato su età pubere, consenso e *connubium*, con l'essenziale *affectio maritalis*. Il documento esplora gli effetti del matrimonio e la *conventio in manum* con il suo declino.
  • La Dote: Beni conferiti per sostenere le spese della vita coniugale, costituita tramite *datio, promissio o dictio dotis*. Era restituibile con l'actio rei uxoriae e il marito poteva trattenere parte della dote (*retentiones*).
  • Scioglimento del Matrimonio: Avveniva per morte o per il venir meno dell'*affectio maritalis* (*divortium* o *repudium*), con sanzioni per il *repudium* illecito.
  • Filii Familias: Nati da *iustae nuptiae* e soggetti alla *patria potestas*. Potevano acquisire lo status tramite *adrogatio* (per *sui iuris*) o *adoptio* (per *alieni iuris*). Sono dettagliati i complessi procedimenti di entrambe le forme di adozione. La loro condizione giuridica personale e patrimoniale era inizialmente simile a quella degli schiavi, evolvendosi poi con il riconoscimento di *obligationes civiles* e la possibilità di beni propri.
  • Cessazione Status Filius Familias: Avveniva per morte del *pater* o *emancipazione*, il cui procedimento era simile all'*adoptio*.
  • Tipi di Parentela: Distingue *agnatio* (civile, maschile), *cognatio* (sangue, maschile e femminile) e *adfinitas* (tra coniuge e parenti dell'altro). Vengono illustrate le linee e i gradi di parentela.
  • Capacità di Agire: Presenta le limitazioni per impuberi, persone con vizi mentali, donne e minori di 25 anni.
  • Tutela degli Impuberi: Il tutore poteva essere designato in tre modi: *legitima* (adgnatus proximus), *testamentaria*, *dativa* (dal pretore). Sono descritti i poteri (gestione patrimonio, *auctoritas*) e le responsabilità del tutore (*actio rationibus distrahendis, actio tutelae*).
  • Curatela dei Furiosi e dei Prodigi: Assegnata all'*adgnatus proximus*, con compiti simili a quelli del tutore, ma senza *auctoritas*.
  • Tutela Muliebre: Individuazione e attività del tutore simili agli impuberi. Il suo significato diminuì nel tempo.
  • Curatela dei Minori di 25 Anni: Introdotta dalla *lex Laetoria* contro i raggiri, con rimedi pretori (*actio legis Laetoriae, exceptio, in integrum restitutio*). L'assistenza del curatore forniva garanzia.
  • Negozi Giuridici: Distingue fatti, atti e negozi giuridici. Gli elementi sono essenziali (volontà, forma, causa), naturali e accidentali (condizione, termine, modus).
  • Invalidità ed Inefficacia: Differenza tra negozio invalido (vizio) e inefficace (improduttivo di effetti). Il diritto romano equiparava nullità e annullabilità, distinguendo l'invalidità *iure civili* da quella *iure praetorio*. Vengono analizzate le *leges perfectae, minus quam perfectae* e *imperfectae*.
  • Classificazioni Negozi Giuridici: Sono presentate varie classificazioni (formali/non formali, causali/astratti, unilaterali/bilaterali/plurilaterali, onerosi/gratuiti, inter vivos/mortis causa, ad effetti reali/obbligatori, dispositivi, fiduciari).
  • Mancipatio e In Iure Cessio: Negozio formale e solenne di *ius civile* per il trasferimento di proprietà, con specifici requisiti procedurali e storiche funzioni.
  • Divergenza tra Manifestazione e Volontà: Esamina i negozi formali e non formali, le dichiarazioni *ioci causa*, la riserva mentale e la simulazione (assoluta e relativa), con i relativi effetti sulla validità.
  • Vizi della Volontà: Errore (ostativo e vizio), Dolo (negoziale, con *dolus bonus* e rimedi pretori come *exceptio doli* e *actio de dolo*), e Metus (violenza morale, con requisiti e rimedi pretori come *exceptio quod metus causa* e *actio quod metus causa*).
  • La Causa: Definita come la funzione socio-economica del negozio. Distinzione tra negozi causali e astratti, e i rimedi (*condictio, exceptio*) per i negozi astratti senza causa o con causa illecita.
  • Elementi Accidentali: Condizione (evento futuro incerto), Termine (evento futuro certo) e Modus (imposizione di un comportamento). Vengono approfondite le regole e gli effetti della condizione (classificazioni, *actus legitimi*, impossibilità/illiceità) e del termine. Per il modus, si discute la sua coercibilità nelle disposizioni *mortis causa* e nelle donazioni.
  • Rappresentanza Negoziale e Sostituti Processuali: I Romani prediligevano la rappresentanza indiretta. Vengono menzionati i sostituti processuali come il *cognitor* e il *procurator ad litem*.

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