Donazioni e successioni
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Di cosa parla
- Le Donazioni:
- Inizialmente cause di negozi astratti con effetti reali (mancipatio, in iure cessio, traditio), obbligatori (stipulatio) ed estintivi (acceptilatio).
- La lex Cincia (204 a.C.) vietò donazioni ultra modum, ma era imperfecta (salva exceptio legis Cinciae). Si applicava a donazioni in dando e in obligando.
- In età imperiale, la donazione non era più revocabile dopo la morte del donante. Con Costantino divenne un contractus, richiedendo forma scritta e consegna per beni immobili. Giustiniano richiese la traditio per il passaggio di proprietà.
- Donazioni tra coniugi vietate post-lex Cincia per consuetudine, con nullità dell'atto.
- La donatio mortis causa era revocabile se il donante superava la situazione di pericolo.
- Le Successioni Mortis Causa - Concetti Fondamentali:
- Successione a titolo universale: il successore subentra nell'intero o in una quota di posizioni giuridiche unitariamente considerate.
- Successione a titolo particolare: il successore subentra in determinate posizioni giuridiche soggettive.
- Nell'eredità, il dante causa è l'ereditando (o de cuius), l'avente causa è l'erede, e il complesso delle posizioni giuridiche è l'eredità.
- L'eredità si acquista tramite la delazione (chiamata all'eredità), che può essere testamentaria o legittima (ab intestato).
- L'accettazione può essere automatica (heredes necessarii) o tramite atto (aditio) (heredes voluntarii).
- La qualifica di erede non si perde né si cede (semel heres semper heres). Non era possibile essere erede legittimo e testamentario contemporaneamente (nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest).
- La delazione ereditaria era intrasmissibile fino a Giustiniano.
- Capacità di trasmettere e acquistare:
- Nella successione ab intestato, l'ereditando doveva avere piena capacità giuridica alla morte, l'erede al momento della delazione/accettazione.
- Nella successione testamentaria si parla di testamenti factio (attiva per testatore, passiva per erede).
- Le leges Iulia e Papia Poppaea (età augustea) introdussero incapacità ad acquistare mortis causa (caelibes = incapacità totale; orbi = incapacità parziale).
- Acquisto dell'eredità:
- Eredi necessari: sui e schiavi manomessi e istituiti eredi; acquisivano immediatamente. Ai sui fu concesso il beneficium abstinendi.
- Eredi volontari: accettavano (aditio) tramite cretio (atto formale) o pro herede gestio (atti concludenti).
- Rimedi contro la fusione dei patrimoni (eredità passiva):
- Pactum ut minus solvatur: i chiamati all'eredità pattuivano di pagare solo una percentuale dei debiti.
- Aditio mandato creditorum: accettazione su mandato dei creditori.
- Beneficium inventarii: inventario dei cespiti per pagare i debiti fino alla concorrenza dell'attivo.
- L'eredità (hereditas):
- Qualificata come universitas di corpora e iura. Comprendeva rapporti giuridicamente trasmissibili.
- La hereditatis petitio era l'azione dell'erede per tutelare l'hereditas, con formula simile alla rei vindicatio.
- La Coeredità e Divisione:
- Si verificava tra più eredi. L'ius adcrescendi prevedeva l'accrescimento delle quote per mancata accettazione di un coerede.
- La divisione avveniva con l'actio familiae erciscundae, con adiudicatio per l'attribuzione dei cespiti e condemnationes per i conguagli.
- La Bonorum Possessio:
- Sistema pretorio affiancato allo ius civile per l'assegnazione provvisoria e poi definitiva dei beni ereditari.
- La delazione poteva essere testamentaria o ab intestato, con durata limitata. Richiedeva l'agnitio bonorum possessionis.
- Successione civile ab intestato: Sui, Agnati, Gentiles.
- Successione pretoria ab intestato (bonorum possessio sine tabulis): Liberi, Legitimi, Cognati, Vir et uxor.
- Collazione (collatio):
- Collatio bonorum per gli emancipati, e collatio dotis per la figlia dotata, per equità tra coeredi.
- Senatoconsulti Tertulliano e Orfiziano: Riconobbero la successione delle madri ai figli e dei figli alle madri.
- Il Testamento:
- Atto unilaterale, personalissimo, revocabile. Cause di invalidità: inosservanza forme, incapacità, sopravvenienza figli.
- Testamento civile: calatis comitiis, in procinctu, per aes et libram (con nuncupatio).
- Testamento pretorio (bonorum possessio secundum tabulas): documento scritto e sigillato da 7 testimoni. Divenne l'unica forma in età postclassica.
- Istituzione di erede: caput et fundamentum del testamento, in termini espliciti. Ammessa l'istituzione ex certa re.
- Sostituzioni testamentarie: volgare (per premorienza o rifiuto) e pupillare (per discendente impubere).
- Successione contro il testamento (limitazioni alla libertà del testatore):
- Ius civile: i sui heredes dovevano essere istituiti o diseredati (praeteritio causava invalidità). Tutela formale.
- Diritto pretorio: bonorum possessio contra tabulas per i liberi non istituiti o diseredati. Tutela formale.
- Necessaria materiale (querela inofficiosi testamenti): per testatore che escludeva ingiustamente congiunti. Si esercitava entro 5 anni. Legittimati attivi: figli, genitori, fratelli/sorelle (se ricevuto meno di ¼ della portio debita). Giustiniano introdusse l'actio ad implendam legitimam.
- Legati:
- Disposizioni testamentarie a titolo particolare.
- Tipi: per vindicationem (effetti reali), per damnationem (effetti obbligatori), sinendi modo (obbligo di consentire), per praeceptionem (effetti reali, inizialmente per coeredi).
- Il senatoconsulto Neronianum permise la conversione dei legati con difetti formali. Giustiniano unificò i tipi, riconoscendo effetti obbligatori e reali.
- L'acquisto avveniva al momento dell'acquisto dell'eredità da parte dell'erede (dies cedens). Dies veniens per la valenza.
- Limiti: Lex Furia testamentaria (max 1000 assi), Lex Voconia (legato non superiore alla quota eredi), Lex Falcidia (eredi almeno ¼ dell'attivo).
- Fedecommessi:
- Raccomandazioni informali del testatore rese vincolanti tramite petitio fideicommissi. Non richiedevano forme specifiche.
- Tipologie: di libertà (per liberare un servo), sostituzione fedecommissaria, universale (trasferire intera eredità o quota).
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