concetti giuridici di base
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Di cosa parla
- Diritto: insieme di regole prodotte dall'uomo per prevenire e risolvere controversie, garantendo diritti e doveri a tutti.
- Tipi di diritto: oggettivo (norme vigenti), soggettivo (riconoscimento di pretese), come scienza (studio delle norme), sostanziale (stabilisce i diritti soggettivi), processuale (regola le procedure per tutelare i diritti sostanziali), naturale (regole dettate dalla ragione, applicabili a tutti), positivo (creato dall'uomo), pubblico (interessi generali) e privato (interessi particolari).
- Giurisdizione: attività concreta delle norme giuridiche esercitata dal potere giudiziario, distinta in ordinaria (tutela dei diritti generali), speciale (giudici per settori specifici), di merito e di legittimità.
- Norma: regola tesa a ottenere l'uniformità del comportamento, caratterizzata dalla generalità, bilaterale, astrattezza e coercibilità. Norma giuridica: regola prescrittiva emanata dal Parlamento che disciplina i comportamenti dei cittadini.
- Giurisprudenza: insieme delle sentenze date dalle strutture statuali organizzate per svolgere l'attività giurisprudenziale, in epoca romana indicava l'attività scientifica di studio del diritto.
- Sistema di fonti del diritto romano: consuetudine (mores), sistema casistico, ius civile (diritto della città), ius gentium (diritto delle nazioni) e ius pretorium (diritto pretorio).
- Processo formulare: esercizio di tutela dei diritti soggettivi, con l'azione (actio) e l'eccezione (exceptio), gestito dal pretore che costruisce la formula e passa alla valutazione dei fatti al giudice.
- Fonti del diritto romano: leggi, plebiscita, senatoconsulta, costituzioni del principe (editti, epistole, rescritti, decreti, mandati), editti dei magistrati, responsi dei giuristi e consuetudini.
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