Riassunti VERIFICATO

Processo formulare

Università degli studi di Pisa giurisprudenza 2019
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Di cosa parla

  • Introduzione e Origine: Il Processo Formulare fu introdotto dal pretore peregrino nel 242 a.C. per le controversie tra cittadini e stranieri, divenendo generale per i cittadini con la Lex Aebutia (120 a.C.) e obbligatorio (con poche eccezioni) per i giudizi privati con le Leggi Giulie (17 a.C.).
  • Le Formule: Erano testi scritti, astratti e generali, contenuti nell'editto del pretore, adattabili ai vari rapporti giuridici.
    • Componenti principali:
      • Nomina del giudice: All'inizio, su accordo delle parti.
      • Intentio: La pretesa dell'attore, poteva essere certa o incerta.
      • Demostratio: Indicava le circostanze di fatto/diritto (se l'intentio era determinata).
      • Condemnatio: Confermava al giudice il potere di condannare o assolvere, in somma certa o incerta.
      • Adiudicatio: Presente nelle azioni divisorie, per attribuire proprietà individuali.
      • Exceptio: Difesa del convenuto, formulata come condizione negativa della condanna, poteva essere perentoria o dilatoria, derivante da ius civile o honorarium.
    • Alcune formule, come quelle per azioni pregiudiziali, potevano mancare della condemnatio.
    • Classificazioni: Si distinguevano formule in ius (fondate sul diritto) e in factum (fondate su circostanze di fatto); azioni dirette ed utili (queste ultime adattate da clausole pretorie); azioni infamanti (la condanna comportava infamia).
  • Il Procedimento: Mantiene la struttura bifasica del processo arcaico.
    • Fase in iure (davanti al magistrato):
      • Iniziava con la ius vocatio. Le parti potevano essere assistite da rappresentanti (cognitor o procurator).
      • L'attore esponeva la pretesa e il convenuto le difese. Il pretore concedeva o negava la formula.
      • Litis contestatio: Fissava il contraddittorio con la lettura e accettazione della formula, ponendo fine alla fase in iure.
      • Effetti della litis contestatio: era devolutivo (passaggio al giudice), preclusivo (impediva di riproporre la stessa lite, principio del 'ne bis in idem', in alcune azioni richiedeva exceptio rei iudicatae) e conservativo (il giudice considerava la situazione al momento della lite). Nelle azioni personali, estingueva il vincolo precedente e ne creava uno nuovo.
    • Fase apud iudicem (davanti al giudice):
      • Si svolgeva davanti a un giudice singolo o a collegi (recuperatores).
      • Prevedeva l'assunzione delle prove e l'intervento di oratori.
      • Sentenza: Di assoluzione o di condanna al pagamento di una somma di denaro.
      • La sentenza era di natura esclusivamente pecuniaria, includendo una clausola di stima pecuniaria se l'oggetto era una cosa specifica.
      • L'attore perdeva la lite se avesse chiesto più di quanto dovuto (quantità, tempo, luogo).
      • Il convenuto poteva essere assolto se avesse soddisfatto la pretesa tra la litis contestatio e la sentenza.
      • La sentenza costituiva res iudicata, inizialmente inappellabile.
  • Esecuzione: Dopo trenta giorni dalla condanna pecuniaria, si procedeva all'esecuzione forzata contro il debitore.

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