Processo formulare
Di cosa parla
- Introduzione e Origine: Il Processo Formulare fu introdotto dal pretore peregrino nel 242 a.C. per le controversie tra cittadini e stranieri, divenendo generale per i cittadini con la Lex Aebutia (120 a.C.) e obbligatorio (con poche eccezioni) per i giudizi privati con le Leggi Giulie (17 a.C.).
- Le Formule: Erano testi scritti, astratti e generali, contenuti nell'editto del pretore, adattabili ai vari rapporti giuridici.
- Componenti principali:
- Nomina del giudice: All'inizio, su accordo delle parti.
- Intentio: La pretesa dell'attore, poteva essere certa o incerta.
- Demostratio: Indicava le circostanze di fatto/diritto (se l'intentio era determinata).
- Condemnatio: Confermava al giudice il potere di condannare o assolvere, in somma certa o incerta.
- Adiudicatio: Presente nelle azioni divisorie, per attribuire proprietà individuali.
- Exceptio: Difesa del convenuto, formulata come condizione negativa della condanna, poteva essere perentoria o dilatoria, derivante da ius civile o honorarium.
- Alcune formule, come quelle per azioni pregiudiziali, potevano mancare della condemnatio.
- Classificazioni: Si distinguevano formule in ius (fondate sul diritto) e in factum (fondate su circostanze di fatto); azioni dirette ed utili (queste ultime adattate da clausole pretorie); azioni infamanti (la condanna comportava infamia).
- Componenti principali:
- Il Procedimento: Mantiene la struttura bifasica del processo arcaico.
- Fase in iure (davanti al magistrato):
- Iniziava con la ius vocatio. Le parti potevano essere assistite da rappresentanti (cognitor o procurator).
- L'attore esponeva la pretesa e il convenuto le difese. Il pretore concedeva o negava la formula.
- Litis contestatio: Fissava il contraddittorio con la lettura e accettazione della formula, ponendo fine alla fase in iure.
- Effetti della litis contestatio: era devolutivo (passaggio al giudice), preclusivo (impediva di riproporre la stessa lite, principio del 'ne bis in idem', in alcune azioni richiedeva exceptio rei iudicatae) e conservativo (il giudice considerava la situazione al momento della lite). Nelle azioni personali, estingueva il vincolo precedente e ne creava uno nuovo.
- Fase apud iudicem (davanti al giudice):
- Si svolgeva davanti a un giudice singolo o a collegi (recuperatores).
- Prevedeva l'assunzione delle prove e l'intervento di oratori.
- Sentenza: Di assoluzione o di condanna al pagamento di una somma di denaro.
- La sentenza era di natura esclusivamente pecuniaria, includendo una clausola di stima pecuniaria se l'oggetto era una cosa specifica.
- L'attore perdeva la lite se avesse chiesto più di quanto dovuto (quantità, tempo, luogo).
- Il convenuto poteva essere assolto se avesse soddisfatto la pretesa tra la litis contestatio e la sentenza.
- La sentenza costituiva res iudicata, inizialmente inappellabile.
- Fase in iure (davanti al magistrato):
- Esecuzione: Dopo trenta giorni dalla condanna pecuniaria, si procedeva all'esecuzione forzata contro il debitore.