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Medicina Legale

Università degli Studi di Milano medicina e chirurgia 2018
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Di cosa parla

  • Introduzione alla Medicina Legale:
    • Scopi e finalità: Studiare l'uomo nella sua complessità bio-sociale e valutare fenomeni biologici con rilevanza giuridica.
    • Piano teorico: Contribuire a una legislazione scientificamente adeguata, incorporando progressi biomedici per la tutela dei diritti del cittadino.
    • Piano pratico: Utilizzare strumenti biologici per risolvere casi concreti, come correlazioni patologiche-eventi giuridici (lesioni, infortuni) o stati patologici-reati.
    • Natura trasversale: Disciplina che interseca tutti i campi della medicina clinica, richiedendo competenze specialistiche.
    • Settori: Deontologia, patologia forense, tanatologia, medicina previdenziale, psichiatria forense, tossicologia forense, genetica forense, medicina assicurativa sociale, medicina del danno, responsabilità professionale sanitaria.
  • Norme Costituzionali di rilievo medico-legale:
    • Art. 2: Riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, con doveri di solidarietà.
    • Art. 32: Tutela della salute come diritto fondamentale e interesse collettivo, cure gratuite per gli indigenti. Nessun obbligo di trattamento sanitario senza legge, nel rispetto della persona umana.
    • Art. 37: Condizioni di lavoro per la donna che consentano la funzione familiare e proteggano madre e bambino.
    • Art. 38: Diritto al mantenimento e all'assistenza sociale per inabili al lavoro; diritti dei lavoratori in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione.
  • Esercizio della Professione Medica:
    • Condizioni legali: Diploma di laurea magistrale, esame di abilitazione, iscrizione all'albo professionale (Art. 33 Cost., Art. 2229 c.c.).
    • Esercizio abusivo (Art. 348 c.p.): Reclusione fino a 6 mesi e multa per chi esercita professione senza abilitazione.
    • L'Ordine Professionale (D.L. 233/1946): Tiene l'albo, vigila sul decoro, esercita potere disciplinare, promuove aggiornamento, interviene nelle controversie, coopera contro l'abusivismo.
    • Sanzioni disciplinari: Avvertimento, censura, sospensione (1-6 mesi), radiazione. Ricorso a Commissione superiore e Cassazione.
    • Attività vietate: Esercizio diretto di farmacia (Art. 120 TU LLSS), comparaggio (Art. 170 TU LLSS), dicotomia, prestanomismo, divieto di commercio campioni medicinali (Art. 173 TULLSS).
  • Deontologia Medica:
    • Definizione: Disciplina le norme di comportamento professionale (morali-bioetiche, di condotta, giuridiche).
    • Natura dinamica: Si adatta all'evoluzione tecnica, scientifica e sociale.
    • Codice di Deontologia Medica: Indirizzi di comportamento per il sanitario, rispetto del decoro, autonomia professionale, gestione delle situazioni concrete.
    • Elementi innovativi: Valorizzazione funzione pubblica/sociale, obbligo segreto/fedeltà documentale (L. 675/96, Art. 622 c.p.), importanza aggiornamento e uso protocolli/linee guida, scelte tecniche autonome scientificamente motivate (EBM), consenso informato, rifiuto terapie non condivise, uso test genetici solo per diagnosi e cura, direttive anticipate.
  • Argomenti specifici del Codice Deontologico:
    • Art. 10 (segreto professionale), Art. 13 (prescrizioni), Art. 19 (aggiornamento), Art. 25 (documentazione sanitaria), Art. 32 (soggetti fragili), Art. 33-35 (informazione e consenso), Art. 39 (assistenza a malato prognosi infausta), Art. 43 (IVG), Art. 44 (PMA), Art. 45-46 (test genetici), Art. 48 (sperimentazione umana), Art. 49 (sperimentazione clinica), Art. 55 (informazione sanitaria), Art. 56 (pubblicità), Art. 62 (attività medico legale), Art. 63 (medicina fiscale), Art. 67 (prestanomismo), Art. 78 (tecnologie informatiche).
  • Potestà disciplinare (Art. 2 c.d.): Inosservanza o violazione del Codice Deontologico costituisce illecito disciplinare.
  • Il Segreto Professionale (Art. 622 c.p. e Art. 10 C.D.):
    • Art. 622 c.p.: Rivelare un segreto professionale senza giusta causa, con nocumento, è punito con reclusione e multa (reato di dolo).
    • Art. 10 C.D.: Obbligo di mantenere il segreto anche dopo la morte del paziente; obbligo di informare i collaboratori. Inosservanza è grave mancanza se deriva profitto o nocumento.
    • Nozione di segreto: Tutto ciò che non è comunemente noto e fa parte dell'intimità dell'individuo, che ha interesse a mantenere riservato.
    • Rivelazione ammessa per giusta causa: Obblighi di legge (denuncia, referto, notifiche infettive, certificazioni obbligatorie) o riservatezza dati sensibili (Art. 11, 12).
    • Giuste cause di esenzione: Consenso dell'avente diritto, caso fortuito, forza maggiore, violenza fisica, errore di fatto, errore provocato, stato di necessità, legittima difesa, giustificazioni sociali (Art. 11 c.d.).
    • Art. 200 c.p.p.: Medici e altri esercenti professioni sanitarie non possono essere obbligati a deporre, salvo obbligo di riferire all'autorità giudiziaria.
  • Consenso informato e Potestà di Cura:
    • Potestà di cura: Possibilità di attuare procedure diagnostiche e terapeutiche, limitata dal rispetto della volontà e autodeterminazione del paziente (consenso).
    • Art. 32 Cost.: Nessun obbligo di trattamento sanitario senza disposizione di legge.
    • Limiti autonomia decisionale: Beni come vita e integrità fisica non sono disponibili (Art. 5 c.c.).
    • Art. 5 c.c.: Atti di disposizione del proprio corpo vietati se causano diminuzione permanente dell'integrità fisica o contrari a legge, ordine pubblico, buon costume.
    • Rapporti consenso-potestà: Assenza di consenso (cura solo in stato di necessità, Art. 54 c.p.); presenza di consenso (non sussiste potestà di cura se il bene non è disponibile).
    • Integrità psico-fisica: Giustificata solo per attività di cura (disponibilità limitata). Soppressione della vita non giustificata (bene indisponibile).
    • Requisito fondamentale del consenso: Completezza dell'informazione fornita, previa capacità d'intendere e volere del paziente.
    • Informazione (Art. 33 c.d.): Su diagnosi, prognosi, alternative terapeutiche e conseguenze, tenendo conto della capacità di comprensione. Rispetto volontà di non essere informati.
    • Art. 34 c.d. (Informazione a terzi): Consenso esplicito, salvo Art. 10 e 12 o grave pericolo per la salute/vita.
    • Requisiti aggiuntivi del consenso: Esplicito, personale, specifico, (scritto?).
    • Minori e malati di mente: Contesto dell'informazione e consenso, distinzione dal Dissenso.
  • Trattamenti Sanitari Obbligatori:
    • Condivisi: Malattia di mente, vaccinazioni obbligatorie, prestazioni INAIL, accertamento intossicazione (guida), accertamento tossicodipendenza (lavoratori), accertamenti per benefici previdenziali.
    • Coattivi: Malato di mente (regime di degenza, Art. 34 L. 833/78), malattie veneree contagiose (L. 837/56), malattie infettive/diffusive (TU Leggi sanitarie).
  • Procedure e Interventi non Proporzionati (Art. 16 c.d.):
    • Medico non deve intraprendere o insistere in procedure inappropriate/sproporzionate, considerando volontà del paziente, efficacia e appropriatezza.
    • Controllo del dolore è trattamento appropriato. Astensione da trattamenti non proporzionati non è finalizzata a provocare la morte.
    • Accanimento diagnostico-terapeutico: Somministrazione farmaci "inutili" o terapie "futili" senza vantaggio sostanziale o sollievo.
  • Atti finalizzati a provocare la morte (Art. 17 c.d.): Il medico non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocare la morte, anche su richiesta del paziente.
    • Eutanasia: Elemento soggettivo, oggettivo, esecutivo. Distinzione tra Eutanasia Attiva e Passiva (accanimento terapeutico) e Suicidio Assistito. Riferimenti: Art. 575 c.p., Art. 579 c.p., Art. 580 c.p.
  • Attività Certificativa e Informativa del Medico:
    • Il certificato medico: Atto scritto che attesta fatti e condizioni tecniche obiettivate, con rilevanza giuridica/amministrativa. È una testimonianza tecnica (Art. 24 C.D.).
    • Contenuti: Formale (nome/cognome, qualifica, data, firma) e Sostanziale (generalità, diagnosi, prognosi, riferito alla condizione certificata).
    • Requisiti: Intellegibilità, veridicità (falso ideologico Art. 481 c.p.), chiarezza (falso materiale Art. 485 c.p.).
    • Certificati: Obbligatori (es. vaccinazione) e Facoltativi (es. lesioni personali).
    • Forme di certificati: Rilasciati da medici della pubblica amministrazione (es. idoneità guida, porto d'armi, certificato di morte) e da medici in convenzione S.S.N. (es. anamnestico porto d'armi, riconoscimento handicap, idoneità sportiva non agonistica, INPS, T.S.O.).
    • La ricetta: Documento scritto per l'acquisizione di farmaci, composta da due parti: al farmacista (nome farmaco, tipo, quantitativo) e al paziente (tempi, modalità, dosaggio). Tipi: ripetibile, non ripetibile, limitativa, ministeriale speciale (stupefacenti), emergenza.
    • Certificazione attività medica in ricovero: Cartella clinica, lettera di dimissione ospedaliera, scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.).
    • Attestazione Stato di Morte Clinica (L. 578/1993): Collegio (medico legale, neurofisiologo, rianimatore), requisiti (coma areflessico, assenza respiro, silenzio EEG, assenza flusso), modalità di verifica, durata osservazione in base all'età.
  • Certificazioni/Denunce Obbligatorie:
    • Settore amministrativo: Dichiarazione nascita (10gg), certificato constatazione/cause morte (24h), certificato necroscopico (sepoltura).
    • Settore sanitario: Denuncia nascita neonati deformi/immaturi (48h), lesioni con inabilità permanente (2gg), malattie infettive/diffusive (es. AIDS), malattie veneree, intossicazione da antiparassitari (2gg), detenzione apparecchi radiologici/sostanze radioattive, comunicazioni vaccinazioni obbligatorie, segnalazione IVG, lesioni causa inabilità permanente lavoro.
    • Settore Giudiziario: Referto, Denuncia di reato.
  • Il Referto (Art. 265 c.p. e Art. 334 c.p.p.):
    • Obbligo: Chi, nell'esercizio di professione sanitaria, assiste un caso con caratteri di delitto procedibile d'ufficio, deve riferire all'autorità entro 48 ore (o immediatamente).
    • Contenuti: Generalità persona assistita, luogo, tempo, circostanze intervento, notizie utili per stabilire circostanze del fatto, mezzi usati, effetti causati.
    • Non si applica: Se esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (Art. 265 c.p., II comma) o per stato di necessità (Art. 384 c.p.).
    • Condizioni obbligo: Esercente professione sanitaria, assistenza/opera, delitto procedibile d'ufficio, assenza di giuste cause di esenzione. Reati procedibili d'ufficio: contro la vita, incolumità personale/pubblica, sessuali, IVG, libertà individuale, famiglia, infortunio lavoro/malattia professionale, suicidio.
  • Denuncia di Reato (Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio - Art. 361-362):
    • Atto dovuto: Per pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio che abbiano notizia di reato nell'esercizio/causa delle funzioni. Sanzioni non si applicano se il delitto è punibile a querela della persona offesa.
    • Pubblico ufficiale (Art. 537 c.p.): Esercita funzioni legislative, giudiziarie, amministrative. Medici dipendenti da AUSL e AO sono pubblici ufficiali.
    • Incaricato di pubblico servizio (Art. 358): Presta un pubblico servizio. Medici ospedalieri (se non PU) e medici convenzionati sono incaricati.
    • Esercente un servizio di pubblica necessità (Art. 359): Privati che esercitano funzioni sanitarie/forensi con speciale abilitazione. Medici liberi professionisti o dipendenti con esercizio libero professionale autorizzato.
  • Differenze Denuncia di Reato (A) e Referto (B):
    • Soggetto attivo: A = Pubblico ufficiale/Incaricato di p.s.; B = Esercente professione sanitaria.
    • Oggetto della comunicazione: A = Reato accertato; B = Reato ipotizzato.

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