Dispensa Diritto Civile Minervini
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Di cosa parla
- L'art. 1422 c.c. sancisce l'autonomia contrattuale, permettendo alle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti della legge e delle norme corporative, mentre l'art. 1423 c.c. consente la stipula di contratti atipici purché finalizzati al perseguimento di interessi meritevoli di tutela.
- Per contrastare gli abusi dell'autonomia privata nelle relazioni asimmetriche, il legislatore ha introdotto la disciplina delle condizioni generali di contratto e delle clausole vessatorie, tutelando la parte debole attraverso l'obbligo di informativa specifica e l'interpretazione a suo favore in caso di dubbio.
- La formazione del contratto avviene tramite lo scambio tra proposta e accettazione, atti unilaterali recettizi che perfezionano il consenso nel momento in cui giungono alla conoscenza del destinatario, salvo casi eccezionali come l'esecuzione anticipata o la proposta irrevocabile per obblighi a carico del solo proponente.
- Il silenzio è generalmente privo di valore negoziale come manifestazione di volontà, assumendo efficacia di accettazione solo quando espressamente previsto dalla legge o desumibile dalle circostanze concrete e dall'affidamento generato dal comportamento della controparte.
- Le clausole vessatorie sono distinte in grey list, soggette a presunzione assoluta di invalidità fino a prova contraria, e black list, considerate sempre nulle per determinare uno squilibrio sostanziale o formale tra i diritti e gli obblighi delle parti.
- La proposta deve essere completa ed efficace, perdendo validità in caso di errore ostativo o morte del proponente prima dell'accettazione, mentre l'invito a trattare non ha efficacia vincolante ma costituisce mero sollecito all'inizio della negoziazione.
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