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Università degli Studi di Napoli - Federico II corso di laurea magistrale in giurisprudenza 2020
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Di cosa parla

  • Il principio della libertà delle forme, sancito dall'art. 1325 c.c., stabilisce che i contraenti sono liberi di scegliere le modalità per concludere il contratto senza dover osservare formalità specifiche, salvo quando la legge prescrive una forma a pena di nullità.
  • Nella teoria volontaristica la forma è considerata lo strumento necessario affinché la volontà del soggetto esista e acquisisca rilevanza giuridica, passando dal foro interiore alla realtà esterna per essere conoscibile dai terzi.
  • L'art. 1350 c.c. impone la forma scritta per gli atti che ne hanno bisogno a pena di nullità, mentre l'uso della forma convenzionale previsto dall'art. 1352 consente ai privati di vincolarsi all'osservanza di forme negoziali non previste dal legislatore.
  • Nel diritto romano classico vigeva il formalismo per cui il nudo patto non produceva obbligazione, richiedendo invece negozi formali come la mancipatio o la gestio per aes et libram alla presenza di testimoni.
  • L'analisi assiologica della forma distingue tra forme ad substantiam, la cui mancanza determina nullità assoluta, e forme a tutela di una parte debole, la cui assenza comporta solo nullità relativa.

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