Principi di base delle istituzioni di diritto privato. (giurisprudenza).
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Di cosa parla
- Definizione di collettività: gruppo organizzato di persone con regole di condotta decise da organi specifici e osservate, suddivisa in tipi come chiese, partiti politici e sindacati, con la politica ritenuta più importante.
- Norma giuridica: regola generale emanata dallo Stato che disciplina l'organizzazione della vita sociale, caratterizzata da generalità e astrattezza, suddivisa in norme derogabili, suppletive e inderogabili, non confondibile con la legge.
- Principio di eguaglianza: concetto che non tutti sono uguali ma che le differenze non possono essere motivo di discriminazione, diviso in aspetti formale (uguaglianza davanti alla legge) e sostanziale (programma legislativo per attenuare diseguaglianze).
- Criterio di equità: criterio di giudizio che permette al giudice una decisione svincolata dalle norme astratte, ammesso come integrativa o sostitutiva.
- Sanzione: conseguenza della trasgressione della norma giuridica, con carattere di coercibilità e applicazione diretta o indiretta.
- Ordinamento giuridico: complesso di norme giuridiche che regola lo svolgimento della vita sociale, distinto in ordinamento originario (diritto positivo) e diritto naturale, con il legislatore tenuto a far coincidere la legalità con la giustizia.
- Differenza tra diritto pubblico e privato: divisione del diritto in norme che regolano rapporti tra lo Stato o enti pubblici ed i privati (pubblico) e rapporti interindividuali dei singoli (privato), con il diritto privato tipicamente costituito da norme dispositive.
- Fonte del diritto: atto o fatto abilitato dall'ordinamento giuridico a produrre diritto, suddiviso in fonti di produzione e cognizione.
- Fonte di produzione del diritto: strumento di produzione del diritto, con atti posti in essere sulla base delle fonti della produzione, suddivisi in atto (giuridici scritti) e fatto (comportamenti involontari).
- Fonte sulla produzione: indica come devono essere prodotte le fonti del diritto, con la Costituzione al vertice della gerarchia delle fonti.
- Fonte di cognizione: strumento con cui le fonti sono portate a conoscenza dei destinatari, suddivis
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