Riassunti VERIFICATO

Diritto processuale civile

Università degli Studi di Torino giurisprudenza 2020
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Di cosa parla

  • Introduzione al Diritto Processuale Civile:
    • Il testo è una revisione aggiornata delle riforme del processo civile, pensata per il ripasso e l'approfondimento della materia.
    • È organizzato in schemi sinottici e schede che facilitano l'identificazione dei punti salienti e i collegamenti tra gli istituti.
    • La trattazione include un'attenzione particolare al dato giurisprudenziale, soprattutto alle Sezioni Unite della Cassazione.
  • L'Attività Giurisdizionale (Capitolo 1):
    • La giurisdizione è la manifestazione del potere giudiziario per garantire l'applicazione delle norme giuridiche.
    • Si distingue in giurisdizione civile (diritti soggettivi, diritto privato), penale (reati, sanzioni) e amministrativa (interessi legittimi, giurisdizione speciale).
    • La giurisdizione civile ha natura sostitutiva (tutela diritti violati) e, nella giurisdizione volontaria, integrativa.
    • Le attività giurisdizionali comprendono: cognizione (accertamento, condanna, costituzione), esecuzione (attuazione coattiva), cautelare (tutela preventiva).
    • Il diritto alla tutela giurisdizionale civile è un diritto soggettivo (art. 24 Cost.), con il principio dispositivo e il diritto di difesa.
    • La perpetuatio iurisdictionis (art. 5 c.p.c.) fissa la giurisdizione al momento della proposizione della domanda, rendendo irrilevanti mutamenti successivi.
    • Esistono giudici ordinari (competenti per il diritto civile) e, in via eccezionale, sezioni specializzate (vietati giudici speciali straordinari).
  • Difetto di Giurisdizione e Competenza:
    • Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario può essere rilevato d'ufficio (solo in primo grado) o su eccezione di parte.
    • La translatio iudicii (passaggio tra giurisdizioni) preserva gli effetti sostanziali e processuali della domanda.
    • I poteri del giudice ordinario sugli atti amministrativi sono limitati alla legittimità (non merito), potendo disapplicare atti illegittimi per carenza di potere, ma non annullarli o revocarli.
    • È risarcibile il danno da lesione di interessi legittimi (Cass. S.U. 500/1999), anche autonomamente dall'annullamento dell'atto amministrativo.
    • La giurisdizione italiana nelle cause internazionali sussiste se il convenuto è domiciliato/residente in Italia o ha accettato la giurisdizione per iscritto (L. 218/1995).
    • L'Italia ha giurisdizione sui crimini contro l'umanità commessi da Stati stranieri, superando l'immunità statale.
    • Il diritto dell’Unione europea (regolamenti e direttive autoesecutive) è direttamente applicabile e prevale sul diritto nazionale contrastante.
  • La Competenza (Capitolo 2):
    • La competenza è la misura della giurisdizione e si distribuisce per valore, per materia e per territorio.
    • Il Giudice di Pace è competente per cause di valore fino a €5.000 (beni mobili) o €20.000 (danni da circolazione), oltre che per specifiche materie (es. distanze, condominio).
    • Il Tribunale è competente per le cause che eccedono la competenza del Giudice di Pace o sono di valore indeterminabile, e per materie specifiche (es. stato delle persone, imposte, esecuzione forzata).
    • La competenza territoriale è regolata da fori generali (residenza, domicilio) e fori speciali (es. immobili, cause ereditarie, P.A., esecuzione forzata).
    • Il difetto di competenza deve essere eccepito dalle parti tempestivamente, o rilevato d'ufficio entro la prima udienza. La proroga consensuale della competenza è ammessa in certi casi.
    • Il regolamento di competenza (necessario o facoltativo) è lo strumento per risolvere le questioni di competenza, con decisione della Cassazione.
  • Principi Generali del Processo Civile (Capitolo 3):
    • Il processo è la forma dell'esercizio della funzione giurisdizionale, un insieme coordinato di atti.
    • Il principio del giusto processo (art. 111 Cost.) garantisce il contraddittorio, la parità delle parti e la ragionevole durata.
    • Il principio del contraddittorio è essenziale per l'intero processo, la sua violazione comporta nullità.
    • Il principio della domanda (art. 99 c.p.c.) stabilisce che il giudice decide nei limiti della domanda proposta dalle parti.
    • La strumentalità delle forme (art. 156 c.p.c.) indica che un atto processuale non è nullo se ha raggiunto il suo scopo, anche se compiuto senza l'osservanza delle forme prescritte.
    • Altri principi includono l'indipendenza e imparzialità del giudice, la libera valutazione delle prove (art. 116 c.p.c.), la conservazione degli atti processuali, il doppio grado di giurisdizione e l'oralità.
  • La Domanda Giudiziale (Capitolo 4):
    • I presupposti del processo (esistenza, validità, procedibilità) sono requisiti per l'instaurazione e il regolare svolgimento del processo.
    • Le condizioni dell'azione sono la possibilità giuridica, l'interesse ad agire e la legittimazione ad agire.
    • La domanda giudiziale può essere di mero accertamento, di condanna o costitutiva.
    • La mutatio libelli (domanda nuova) e l'emendatio libelli (modificazione/precisazione) sono disciplinate per l'adeguamento della domanda.
    • Le eccezioni di rito riguardano il procedimento, quelle di merito la fondatezza delle pretese.
    • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) vincola il giudice ai limiti della domanda.
  • Rapporti tra Cause: Litispendenza, Continenza e Connessione (Capitolo 5):
    • La litispendenza si ha quando due cause identiche pendono davanti a giudici diversi, risolta con il criterio della prevenzione.
    • La continenza è una forma di litispendenza dove una domanda include l'altra, risolta con la rimessione della causa al giudice preventivamente adito.
    • La connessione si verifica quando due azioni sono collegate per elementi soggettivi o oggettivi, potendo essere per accessorietà, garanzia o pregiudizialità.
  • I Soggetti del Processo (Capitolo 6):
    • Il giudice (ufficio, organo, persona fisica) deve essere imparziale, garantita da astensione obbligatoria o facoltativa e ricusazione.
    • La responsabilità civile del giudice (L. 117/1988) prevede l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato per dolo o colpa grave del magistrato, e poi l'azione di rivalsa.
    • Il cancelliere e l'ufficiale giudiziario sono ausiliari del giudice con compiti specifici (es. iscrizione a ruolo, notificazioni), anch'essi soggetti a responsabilità civile.
    • Il consulente tecnico d'ufficio è un ausiliario che fornisce pareri tecnici al giudice; non è un mezzo di prova in senso stretto.
    • Il pubblico ministero interviene a tutela di diritti e interessi pubblicistici, potendo agire autonomamente o intervenire nelle cause (es. matrimoniali).
    • Le parti devono rispettare i doveri di lealtà e probità. Le spese del processo sono regolate dal principio di soccombenza (art. 92 c.p.c.).
  • Gli Atti del Processo (Capitolo 8):
    • Gli atti processuali devono raggiungere il loro scopo, anche se non perfettamente conformi alle forme.
    • I provvedimenti del giudice sono sentenze (decisorie), ordinanze (regolatorie) e decreti (preparatori), tutti motivati.
    • La notificazione è l'atto con cui si porta un atto processuale a conoscenza di una parte, eseguita dall'ufficiale giudiziario o dall'avvocato. La scissione del momento perfezionativo (per il notificante alla consegna, per il destinatario alla conoscenza legale) è un principio chiave.
    • La nullità degli atti processuali è disciplinata dall'art. 156 c.p.c., distinguendo tra nullità relative (su istanza di parte) e assolute (rilevabili d'ufficio). L'inesistenza si ha in casi di difformità radicale.
  • Le Prove (Capitolo 9):
    • Le prove sono strumenti per formare il convincimento del giudice sui fatti (art. 115 c.p.c.).
    • Si distinguono in prove legali (valore predeterminato) e liberamente valutabili (discrezione del giudice).
    • L'onere della prova (art. 2697 c.c.) è ripartito tra chi agisce (fatti costitutivi) e chi eccepisce (fatti impeditivi, modificativi, estintivi).
    • Le presunzioni (legali o semplici) permettono di dedurre un fatto ignoto da un fatto noto.
    • Le prove possono essere costituende (si formano nel processo) o precostituite (esistono prima del processo, es. documenti).
    • La confessione e il giuramento sono prove legali. La testimonianza ha limiti di ammissibilità (es. valore).
    • Il disconoscimento della scrittura privata e la querela di falso sono strumenti per contestare l'autenticità dei documenti.
    • La consulenza tecnica d'ufficio è un ausilio del giudice per questioni tecniche, non una prova in sé.

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